097G0021
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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale. (DECRETO LEGISLATIVO 02 gennaio 1997 n. 8)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 ; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , sono sostituiti dai seguenti:
"Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.
Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di societa' o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.
Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.
L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.
La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, puo' istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.
La regione puo' altresi' istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963 .
- Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965 .
- L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/63 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Note all'art. 1:
- Il secondo, il terzo, il quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) prevedevano che:
"Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.
Sono comprese altresi' le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.
L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti".
- L'art. 51 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che: "Le entrate della regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province e dei comuni.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato".
Art. 2
1. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , per finalita' diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, ((purche' risulti temporalmente delimitato,)) nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.
2. Annualmente tra Governo e regione e' definito l'accordo che individua:
a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;
b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita', da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;
c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.
3. L'accordo di cui al comma 2 e' definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.".
Art. 3
1. L' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.
3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 5 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 , e' cosi' formulato:
"Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, le singole intendenze di finanza operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2.
Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede l'intendenza di finanza di Trieste per l'intero territorio regionale.
La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura delle predette intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti d'importo".
Art. 4
1. L' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalita' di cui all'articolo 53 dello statuto.
3. La regione puo', con propria legge, disciplinare le modalita' per lo svolgimento della propria attivita' di collaborazione ai sensi del comma 1.".
Note all' art. 4 :
- L' art. 6 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 , e' cosi' formulato:
"La facolta' di visione degli accertamenti tributari, prevista dall'art. 53, primo comma, dello statuto, deve intendersi riferita ai tributi devoluti per quota alla regione. I rapporti tra l'amministrazione regionale e gli uffici finanziari situati nel territorio della regione, derivanti dalla applicazione del primo comma dell'art. 53 dello statuto, si svolgono per il tramite delle competenti intendenze di finanza". - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 .
- L' art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:
"Art. 1 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , non superiore a L. 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi;
c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore alla deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico.
Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalita' previste dall'art. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' art. 8, terzo comma, della Costituzione ;
e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta da scritture contabili;
e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' art. 8, terzo comma, della Costituzione , possono presentare apposito modello approvato con il decreto da cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale".
- L' art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo".
- L' art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:
"Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - (Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e) , f) e g) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate.
I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all' art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ). Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell' art. 2217 del codice civile .
Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale".
- L' art. 8 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:
"Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all' art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' puo' essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria".
- L'art. 53 dello statuto prevede che:
"Art. 53. - La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute. La regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi".
Art. 5
1. Dopo l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis . - 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresi', in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.".
Nota all'art. 5:
- Per il riferimento all' art. 6 del D.P.R. n. 114/1965 , nonche' all'art. 53 dello statuto, vedere nota all'art. 4.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita', non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, puo' essere destinata al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresi' delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1 gennaio 1997.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, gia' disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonche' le modalita' per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali VISCO, Ministro delle finanze CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Nota all'art. 6:
- Per il riferimento all' art. 4 del D.P.R. n. 114/1965 , vedere nota all'art. 2.