048U0599
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Concessione di un indennizzo a favore di alcune categorie di ex prigionieri di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 599)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'Africa italiana; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall' art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 , e' concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile:
ufficiali generali ed ammiragli. . . . . . . . . . . . . L. 11 00
colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9 50
capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti . " 8 00
marescialli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . " 5 50
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . " 4 00
graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . " 2 50
Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.
Art. 2
L'indennizzo di cui sopra non spetta al personale che abbia ricevuto da parte della potenza detentrice le anticipazioni di assegni fissate dall'art. 23 della Convenzione di Ginevra o da successivi accordi internazionali o che abbia comunque percepito da parte del Governo italiano e dalla stessa potenza detentrice, attraverso certificati di credito o rimesse, le somme accantonate durante la prigionia e derivanti dalle suddette anticipazioni di assegni o da prestazioni di lavoro.
Art. 3
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 1. - FRASCA