098G0133
098G0133
Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998 n. 85)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. ((1)) 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalita' di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonche' i controlli in merito all'uso del certificato stesso.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione e comunque non oltre il 1 luglio 2001.
Art. 2
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione e' comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilita' nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla conversione di cui al comma 1.
3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della presentazione della domanda di conversione.
4. Fermo restando il disposto dell' articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , allo scopo di garantire la gradualita' del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformita' ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997 , le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacita' di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere un ulteriore aumento della capacita' di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:
a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di societa' costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II -bis del codice civile ;
b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra piu' imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
6. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Le imprese che hanno usufruito dei benefici di cui all' articolo 3, comma 7, della legge n. 454 del 1997 , ovvero che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non possono aumentare la capacita' di trasporto.
Note all' art. 2 :
- L' art. 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , recante: "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 , cosi' recita:
"6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessita' di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, puo' assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione di nuove autorizzazioni".
- L' art. 3, comma 7, della legge n. 454/1997 cosi' recita:
"7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualita' del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia".
Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997 , qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attivita' esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all' articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 3 :
- L' art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997 cosi' recita:
"6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori".
- L' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, cosi' recita:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese indivuduali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale .
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al copoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".