Monitoring Gesetzessammlung

048U0515

IT - Decreti Legislativi

048U0515

Norme per dichiarazione di pubblica utilita' dei raccordi ferroviari. (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 515)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e' XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

La dichiarazione di pubblica utilita' di cui all' art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 , per la costruzione del binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
La dichiarazione di pubblica utilita' delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendono, impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, e' fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - TUPINI - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 112. - FRASCA
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