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090G0205

IT - Decreti Legislativi

090G0205

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria. (DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990 n. 161)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 406 , 459 e 553 del codice di procedura penale , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ; Visto l' articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ; Visto l' articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› giugno 1990; Visto il conforme parere reso in data 20 giugno 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' articolo 406 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta e' altresi' notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo vigente degli articoli 406 e 459 del codice di procedura penale si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 1 e 3 che seguono.
- Per il nuovo testo dell' art. 553 del codice di procedura penale si veda l'art. 2 del presente decreto.
- Per il testo vigente dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con D.Lgs. n. 271/1989 , si veda la nota all'art. 4.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1;
- Il testo dell' art. 406 del codice di procedura penale , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 406 (Proroga del termine). - 1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, puo' prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi.
2. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concludere entro il termine prorogato.
3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta e' altresi' notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.".

Art. 2

1. L' articolo 553 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.".

Art. 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole "entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 459 del codice di procedura penale , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.".

Art. 4

1. L' articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24 , e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 le parole: "sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono di dodici mesi";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.";
c) nel secondo periodo del comma 4 le parole: "entro i primi quattro mesi del termine prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine prorogato".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con D.Lgs. n. 271/1989 , come sostituito dall' art. 1 del D.Lgs. n. 24/1990 e come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.".

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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