048U0390
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Aumento della indennita' giornaliera spettante ai giudici popolari. (DECRETO LEGISLATIVO 01 aprile 1948 n. 390)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
L' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 403 , e' cosi' modificato:
Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni e' dovuta una indennita' di L. 1000, la quale e' ridotta alla meta' per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Tale indennita' non e soggetta alla riduzione del 12%, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 .
Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 6°.
Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 35. - FRASCA