097G0201
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Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 165)
Art. 1 - Campo di applicazione
Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltano per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all' art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e' regolato secondo quanto previsto dall' art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997".
- Per il comma 97, lettera g) , ed il comma 99 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) vedi note all'art. 3.
- La legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995).
Art. 2 - Limiti di eta' per la cessazione dal servizio
Limiti di eta' per la cessazione dal servizio 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.
Art. 3 - A u s i l i a r i a
A u s i l i a r i a 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
6. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall' articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. (2)
7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ((e per il personale delle Forze armate)) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 , va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati".
Art. 4 - Maggiorazione della base pensionabile
Maggiorazione della base pensionabile 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all' articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all' articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall' articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all' articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , come sostituito dall' articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all' articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall' articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995 , la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 .
Note all' art. 4 :
- L' art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell' art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249 , quale risulta modificato dall' art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi' recita:
"Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di eta', soppressa con l'art. 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o piu' volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall' art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 )".
- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574 , riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito dall' art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all' art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , con decorrenza dal giorno succcessivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), come sostituito dall' art. 11 della legge (8 agosto 1990, n. 231 , cosi' recita: "15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536 , ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all' art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ".
- L' art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell' articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) cosi' recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile di cui all' art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e l'indennita' militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231 .
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nonche' dell' art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , come sostituito dall' art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 ".
- L' art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell' art. 6-bis del decretolegge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ). - 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come sostituito dall' art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall' art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ".
- L' art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992 , cosi' recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requsiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate) cosi' recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' considerati validi ai fini della attribuzione del predetto beneficio anche i periodi gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei relativi aumenti triennali di cui all' art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092 ".
- Gli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), cosi' recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa). - Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo.
Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto".
- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato) e' il seguente: "Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), cosi' recita: "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 335/1995 , si veda in nota all'art. 3.
Art. 5 - Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati preruolo 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all' articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 , agli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , all' articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e all' articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 .
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Art. 6 - Accesso alla pensione di anzianita'
Accesso alla pensione di anzianita' 1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 25 , 26 , 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altresi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995 , ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.
Note all'art. 6:
- I commi 25 , 26 , 27 e 29 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recitano:
"25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempoparziale, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti prevideniali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all' art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. (Omissis).
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro i secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratoridipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data".
Art. 7 - Norme transitorie
Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale gia' collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 , e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29 , 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , che cessano dal servizio permanente ai sensi dell' articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 , compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. ((5)) 7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell' articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 , dell' articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 , nonche' dell' articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di eta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il periodo transitorio di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 , e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni".
Art. 8 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se piu' favorevole, quella dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 , cosi' recita: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerati dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data".
CAPO II TITOLO II Altre categorie
Art. 9 - Campo di applicazione
Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonche' dei professori e ricercatori universitari.
Art. 10 - Disposizioni diverse
Disposizioni diverse 1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65 anno di eta', che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65 anno di eta', ovvero al 60 annodi eta' se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.
2. In considerazione del piu' elevato limite di eta' per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 , in relazione all'eta' dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.
Nota all'art. 10:
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 3.
CAPO III TITOLO III Disposizioni comuni
Art. 11 - Disposizioni finali
Disposizioni finali 1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Flick, Ministro di grazia e giustizia Andreatta, Ministro della difesa Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick
Tabella A
Tabella A
(v. art. 4, comma 3)
Anno Percentuale di incremento
- -
1998 0,20
1999 0,22
2000 0,24
2001 0,26
2002 0,28
2003 0,30
2004 0,32
2005 0,34
2006 0,36
2007 0,38
2008 0,40
((Tabella B (Art. 6, comma 2)
ANNO ETA' ANAGRAFICA
dal 1 gennaio 1998 al 30
giugno 1999 50
dal 1 luglio 1999 al 31
dicembre 2000 51
dal 1 gennaio 2001 al 30
giugno 2002 52
dal 1 luglio 2002 53))