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048U0772

IT - Decreti Legislativi

048U0772

Approvazione degli Accordi di carattere economico e finanziario conclusi a Madrid fra l'Italia e la Spagna il 20 giugno 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 772)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data al seguenti Accordi conclusi a Madrid, fra l'Italia e la Spagna il 20 giugno 1947:
a) Accordo commerciale e di pagamento;
b) Scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947, a termini dell'art. 25, titolo VI del suddetto Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 135. - FRASCA

Accordi

Accordi tra l'Italia e la Spagna.
Il Governo italiano e il Governo spagnolo, al fine di intensificare il traffico commerciale fra i due Paesi adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto di porre in vigore il seguente
PROTOCOLLO
TITOLO I.
Disposizioni generali.
1. - Gli Accordi dell'8 maggio 1940 e quelli del 3 giugno 1942 rimangono In vigore in tutte quelle disposizioni che non contraddicano o siano esplicitamente derogate da quelle contenute nel presente Protocollo,
2. - Agli effetti del presente Protocollo, s'intenderanno per merci spagnole quelle provenienti dal territorio peninsulare, province insalubri delle Baleari e delle Canarie e dai territori sottoposti alla sovranita' o giurisdizione spagnola.
S'intenderanno per merci italiane quelle provenienti da territori sottoposti alla sovranita' o giurisdizione italiana.
TITOLO II.
Scambio di merci.
3. - Il Governo spagnolo s'impegna, ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista A allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.
4. - Il Governo italiano s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista B allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.
5. - Potranno essere autorizzati, previa intesa fra le competenti Autorita' dei due Paesi, degli "affari di reciprocita'", aventi per oggetto scambio di merci bilanciato "ad valorem".
In tutti gli "affari di reciprocita'", la cui procedura forma oggetto di speciali intese fra l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, potranno figurare dei prodotti compresi e non compresi nelle liste A e B allegate al presente Protocollo, restando inteso che per l'effettuazione di quegli a affari" relativi a quantitativi ed a prodotti previsti nelle liste predette, sara' di regola richiesto che gli interessati siano gia' in possesso dei relativi permessi di importazione e di esportazione, concessi a carico dei rispettivi contingenti.
6. - I prezzi delle merci sintendono f. o. b. Le spese di assicurazione e noli, cosi' come qualsiasi altra spesa accessoria non compresa nel prezzo, saranno regolate separatamente, secondo quanto stabilito nell'art. 12 lettera b) del presente Protocollo.
TITOLO III.
Disposizioni speciali.
7. - Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Protocollo, le due Parti contraenti convengono di procedere, ogni tre mesi, all'esame dell'andamento degli scambi, esame che potra' essere effettuato dalla Commissione Mista prevista dall'Accordo dell'8 maggio 1940 e lettera 8 ad esso annessa, e, nel caso in cui non fosse possibile riunire la Commissione stessa, sara' effettuato a Madrid dai servizi competenti del Ministerio de Industria y Comercio e dall'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia.
Si studieranno le cause che avessero eventualmente influito sulla irregolarita' degli scambi e se si constatasse l'impossibilita' immediata di ristabilire l'equilibrio con esportazioni complementari, le Autorita' del Paese che si trovasse in posizione creditoria, potranno limitare la concessione di licenze di esportazione sino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio.
8. - Ai fini di facilitare l'intercambio di merci fra i due Paesi ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari dei Ministerio espanol de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e tra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio Estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi all'esportazione.
9. - La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuera' entro la piu' ampia liberta' permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e non si applicheranno in nessun caso, per quanto riguarda i prezzi, norme discriminatorie sulla base della destinazione della merce e si cerchera' che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.
10. - Per evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non e' debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari.
Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro i tre mesi dal rilascio di una licenza di importazione, la veridicita' dei dettagli della medesima per assicurarsi che tra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.
11. - Le Autorita' competenti di ambedue i Paesi agevoleranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, la consegna delle merci pronte, che siano state acquistate in fermo e pagate nel quadro del regime commerciale e di pagamenti anteriormente vigente che, malgrado il perfetto accordo fra le due parti interessate, non hanno potuto ancora essere esportate per circostanze di guerra od altre di forza maggiore.
TITOLO IV.
Modalita' dei pagamenti.
12. - Attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas, infruttifero di interessi, istituito dal Protocollo del 10 gennaio 1946 e aperto presso l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio italiano dei Cambi, saranno regolati:
a) i pagamenti risultanti dall'importazione in Italia di merci spagnole e in Spagna di merci italiane;
b) le spese accessorie allo scambio di merci fra l'Italia e la Spagna sostenute in Italia e in Spagna, quali: noli marittimi dovuti a Societa' di Navigazione spagnole o italiane, spese di trasporto ferroviario, portuarie, di spedizione, d'assicurazione, di trasbordo, commissioni, interessi di mora, ecc.;
c) le spese di ogni genere occasionate dal transito attraverso la Spagna di merci di terzi Paesi importate in Italia e di merci italiane dirette a terzi Paesi, nonche' dal transito attraverso l'Italia di merci di terzi Paesi importate in Spagna e di merci spagnole dirette a terzi Paesi;
d) le spese di rifornimento sostenute nei porti italiani e spagnoli da pescherecci spagnoli e italiani rispettivamente;
e) i diritti e le tasse di brevetto, le licenze e i diritti di fabbricazione, le redevences e simili;
f) i pagamenti fra l'Italia e la Spagna comunque riferentisi all'interscambio di pellicole cinematografiche impressionate conformemente all'Accordo cinematografico;
g) gli importi dovuti in pagamento di inserzioni pubblicitarie, di abbonamenti a giornali, a riviste e simili.
13. - Attraverso il Conto B in pesetas, infruttifero di interessi, aperto presso l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio italiano dei Cambi secondo le intese intercorse fra i due Istituti di clearing e in sostituzione dei conti B in lire e in pesetas istituiti col Protocollo complementare all'Accordo italo-spagnolo dell'8 maggio 1940, saranno regolati i trasferimenti:
a) di parte degli stipendi, salari ed emolumenti di versi che persone di nazionalita' italiana o spagnola, stabilite definitivamente o temporaneamente in Spagna o in Italia, desiderino effettuare alle loro famiglie nell'altro Paese;
b) di risparmi che i cittadini italiani o spagnoli abbiano realizzato dal loro lavoro in Spagna o in Italia in caso di loro definitivo rimpatrio;
c) di sussidi e rimesse a titolo di sostentamento familiare o simili, entro il limite massimo di pesetas 1000 mensili per ogni beneficiario;
d) delle spese per studi o altre rimesse a studenti italiani in Spagna ed a studenti spagnoli in Italia;
e) delle spese per viaggi d'affari e di turismo;
f) delle somme necessarie al fabbisogno dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna, rispettivamente dall'Ambasciata di Spagna presso il Vaticano e dell'Ambasciata e Consolati di Spagna in Italia, ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;
g) delle sovvenzioni o quote dovute a scuole e ad Enti culturali e scientifici di uno dei due Paesi nell'altro, dei contributi a favore delle Camere di commercio, ecc.;
h) delle somme da utilizzarsi ai fini della collaborazione tecnica e cinematografica tra i due Paesi nonche' delle spese per studio o di altre rimesse ad apprendisti e tecnici e di tutti o parte degli emolumenti percepiti da artisti, registi, soggettisti, scenografi, operatori, ecc. dell'uno dei due Paesi, nell'altro;
i) dei diritti di autore;
j) del prezzo dei biglietti di passaggio aereo e marittimo, per il traffico fra l'Italia e la Spagna, purche' dovute a Compagnie di Navigazione aerea o marittima italiane o spagnole da cittadini di ognuno dei due Paesi stabilmente residenti sia in Italia che in Spagna;
k) di altre somme dovute a titoli diversi da quelli sopramenzionati, previa intesa fra l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
I trasferimenti ed i pagamenti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del presente numero saranno eseguiti in Italia e in Spagna con precedenza e al di fuori dell'ordine cronologico generale.
14. - Il controvalore delle merci di origine italiana importate in Spagna e delle prestazioni italiane di altri natura previste ai precedenti nn. 12 e 13 sara' versato in pesetas presso l'Instituto Espanol de Monoda, Extranjera.
Il controvalore delle merci di origine spagnola importate in Italia e delle prestazioni spagnole di altra natura previste al precedenti nn. 12 e 13 sara' versato in lire italiane presso l'Ufficio italiano dei Cambi.
15. - L'Instituto Espanol de Moneda Extranera accreditera' al Conto Globale Nuovo in pesetas le somme versate a fronte dei pagamenti previsti al precedente n. 12 e al Conto B in pesetas le somme in pesetas versate a fronte dei pagamenti previsti al precedente n. 13.
Di tali versamenti l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera dara' giornalmente comunicazione all'Ufficio italiano dei Cambi trasmettendo degli avvisi stilati in pesetas e corredati di tutti i dettagli necessari.
L'Ufficio italiano dei Cambi dara' corso agli ordini di pagamento in favore dei creditori in Italia del controvalore in lire degli importi in pesetas indicati sugli avvisi di cui sopra, applicando il cambio ufficiale lira pesetas in vigore il giorno dell'emissione del mandato alle casse di pagamento, aumentato dalla quota addizionale vigente nel momento.
16. - L'Ufficio italiano dei Cambi comunichera' giornalmente all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, nel limite delle disponibilita' esistenti nel Conto Globale Nuovo in pesetas e nel Conto B in pesetas, separatamente considerati, i versamenti effettuati dai debitori in Italia, trasmettendo avvisi recanti l'indicazione dell'importo in lire versato e del rispettivo controvalore in pesetas che dovra' essere corrisposto al beneficiario spagnolo, corredati di tutti i dettagli necessari.
17. - I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno effettuati secondo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori rispettivi e nel limite delle disponibilita' esistenti, salvo quanto previsto all'ultimo alinea del n. 13 del presente titolo.
18. - Il Governo italiano e quello spagnolo, allo scopo di facilitare la liquidazione dei pagamenti derivati dalle operazioni commerciali fra i rispettivi Paesi, decidono di concedersi reciprocamente uno scoperto di pesetas 10.000.000 (dieci milioni) nel Conto Globale e di pesetas 1.000.000 (un milione) nel Conto B.
Resta inteso che detta facolta' di finanziamento reciproco deve utilizzarsi nei casi particolarmente intercasanti a giudizio di ciascuno degli Istituti di compensazione, giudizio non suscettibile di opposizione da parte dell'altro.
19. - Saranno ammessi pagamenti anticipati a fronte di merci ancora da importare, a condizione che tali pagamenti siano previsti nel contratto di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.
Resta inteso che per le merci sottoposte a licenza di importazione e/o a permesso d'esportazione, i pagamenti anticipati saranno ammessi a condizione che il debitore sia in possesso della licenza d'importazione rilasciata dalle competenti Autorita' e in grado di provare che il permesso di esportazione e' gia' stato rilasciato dalle Autorita' competenti del Paese esportatore.
Nel caso che le licenze di importazione rilasciate dalle competenti Autorita' dei due Paesi non vengano prorogate alla scadenza del periodo di validita' previsto per le stesse, l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera procederanno di comune accordo allo storno dei pagamenti anticipati effettuati in base alle suddette licenze.
20. - L'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera fisseranno di comune accordo il cambio ufficiale tra la lira e la peseta.
I debiti stilati in divisa diversa dalla lira e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane in Italia e in pesetas in Spagna al cambio ufficiale a Roma, rispettivamente al cambio ufficiale a Madrid, in vigore il giorno precedente quello del versamento; le eventuali differenze di cambio da regolarsi tra i debitori e i creditori saranno trasferite attraverso i rispettivi conti di compensazione e secondo le disposizioni previste al presente titolo.
21. - I debitori italiani o spagnoli non saranno liberati dai loro debiti sino a quando l'importo totale dei debiti stessi si trovi a disposizione dei rispettivi creditori spagnoli o italiani per l'incasso presso l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera o presso l'Ufficio italiano dei Cambi.
22. - L'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera si metteranno d'accordo per quanto riguarda l'esecuzione delle presenti disposizioni.
23. - Il saldo che sussistera' alla scadenza del presente Protocollo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, di cui al n. 12 del presente titolo, dopo la liquidazione delle operazioni in corso, sara' utilizzato dal Paese creditore per l'acquisto di merci nel Paese debitore, secondo una lista che sara' stabilita d'intesa tra i due Governi, o per altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.
Se alla scadenza del presente Protocollo un saldo sussistera' nel Conto B in pesetas, di cui al n. 13 del presente titolo, i debitori del Paese a favore del quale il saldo si sara' costituito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Protocollo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.
TITOLO V.
Regolamento dei pagamenti arretrati.
24. - Nel momento della firma del presente Protocollo, si considerera' chiuso il Conto Globale in lire e per la sua liquidazione e conseguente trasferimento dell'eventuale saldo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera prenderanno le misure necessarie.
TITOLO VI.
Disposizioni finali.
25. - Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 luglio 1947 e sara' valido fino al 30 giugno 1948. Qualora non venga denunciato tre mesi prima di detta scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato per un altro anno.
Del presente Protocollo fanno parte integrate:
1) uno scambio di note relativo alla fornitura all'industria spagnola, da parte dell'Italia, di complessi industriali;
2) uno scambio di note concernente le situazioni periodiche del clearing ed utilizzazione delle sue disponibilita';
3) uno scambio di note riguardante la determinazione del cambio fra la lira e la peseta;
4) uno scambio di note con il quale si stabilisce la procedura per l'esecuzione degli a affari di reciprocita'".
Il presente Protocollo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed e' stato firmato nei due esemplari a Madrid il 20 giugno 1947.
Per il Governo Spagnolo
ALBERTO MARTIN ARTAJO
Per il Governo italiano
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
LISTA A
ESPORTAZIONE DI MERCI SPAGNOLE VERSO L'ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico
LISTA B
ESPORTAZIONE DI MERCI ITALIANE VERSO LA SPAGNA
Parte di provvedimento in formato grafico
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Scambi di Note

Madrid, 20 giugno 1947
Signor Ministro,
In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si e' manifestata l'intenzione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono gia' avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione dei prodotti nitrogenati.
In proposito ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano e' pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocita' concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purche' essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.
Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.
L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRANI
All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri
di Spagna - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 de junio de 1947,
Senor Encargado de Negocios,
Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta fecha de hoy, cuyo texto us el siguiente:
"In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si e' manifestata l'intenzione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono gia' avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione di prodotti nitrogenati.
In proposito ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano e' pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocita' concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purche' essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.
Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione".
Aprovecho esta oportunidad, Senor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de midistinguida consideracion.
El Ministro de Asuntos Extoriores de Espana ALBERTO MARTIN ARTAJO
Al Illmo. Senor Encargado
de Negopios a. i. de Italia - MADRID
Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 giugno 1947
Signor Ministro,
Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:
"Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quanto segue.
a) il Vostro Istituto comunichera' telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto B in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilita' dei predetti conti.
Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: "saldo inutilizzato conto globale nuovo pesetas........ ultimo ordine eseguito numero......... conto B pesetas......... ultimo ordine eseguito numero..............
b) il nostro Ufficio Vi dara' comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilita' nei conti gia' ricordati;
c) il nostro Ufficio utilizzera' le disponibilita' del Conto Globale Nuovo e del Conto B inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilita' esistenti.
I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilita' nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.
Nell'attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede. Vi preghiamo di gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
L'incaricato d'Affari a. i. d'Italia FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri
di Spagna - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 de junio de 1947
Senor Encargado de Negocios,
Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:
"ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:
"Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quanto segue:
a) il Vostro Istituto comunichera' telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto B in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilita' dei predetti conti.
Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: "saldo inutilizzato conto globale nuovo pesetas........ ultimo ordine eseguito numero......... conto B pesetas.........ultimo ordine eseguito numero.......
b) il nostro Ufficio Vi dara' comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilita' nei conti gia' ricordati;
c) il nostro Ufficio utilizzera' le disponibilita' del Conto Globale Nuovo e del Conto B inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilita' esistenti.
I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilita' nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.
Nell'attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede, Vi preghiamo di gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione".
En relacion con la carta trascritta, me complazeo en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno espanol con los terminos de la misma.
Aprovecho la ocasion, Senor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideracion.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Espana ALBERTO MARTIN ARTAJO
Al Ill.mo Senior Encargado
de Negoecios a. i. do Italia - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 giugno 1947
Signor Ministro,
Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:
"Con riferimento a quanto previsto al punto 20 dei Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi comunichiamo quanto segue:
1° Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per I peseta, cambio che e' stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.
Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjêra si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformera' sempre alla parita' stabilita con dette monete estere nei due Paesi.
2° Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere gia' ricordate.
3° Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.
Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura del 125%, sara' notificata senza indugio all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
Vogliate gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante dei Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
L'incaricato d'Affari a. i. d'Italia FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
All'll.mo Signor Ministro degli Affari Esteri
di Spagna - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 de junio de 1947
Senor Encargado de Negocios,
Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta da esta misma techa, que dice lo siguiente:
"Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:
"Con riferimento a quanto previsto al punto 20 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi comunichiamo quanto segue:
1° Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per 1 peseta, cambio che e' stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.
Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformera' sempre alla parita' stabilita con dette monete estere nei due Paesi.
2° Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere gia' ricordate.
3° Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della, peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.
Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura, del 125%, sara' notificata senza indugio all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
Vogliate gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione".
En relacion con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V.
1. la conformidad del Gobierno espanol con los teriminos de la misma.
Aprovecho la ocasion, Senor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida. consideracion.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Espana
ALBERTO MARTIN ARTAJO
All' llmo. Senor Encargado
do Negocios a. i. de Italia - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Madrid, 20 giugno 1947
Signor Ministro,
Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:
"Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volerci dichiarare il Vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocita':
1° Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocita' dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi.
2° Allorquando le competenti Autorita' spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocita', l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera - d'ora in poi denominato I.R.M.E. - dara' un numero all'operazione ed informera' telegraficamente l'Ufficio italiano dei Cambi - d'ora in poi denominato U.I.C. - comunicando:
i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;
la specie e la quantita' delle merci trattate;
il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;
il numero assegnato all'affare di reciprocita';
i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero all'operazione.
3° La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sara' seguita in Italia, dove IU.I.C. dara' un numero all'operazione ed informera' telegraficamente lo I.E.M.E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta, un affare di reciprocita' sara' stato autorizzato dalle competenti Autorita' italiane, comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.
4° Se un affare di reciprocita' comunicato dallo I.E. M.E. sara' approvato anche da parte italiana, l'U.I.C., dara' all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I.E.M.E. con la notizia, della decisione affermativa.
Se la decisione delle competenti Autorita' italiane e' negativa, sara' comunicata allo I.E.M.E. senza che all'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.
La stessa procedura verra' seguita dallo I.E.M.E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocita'.
5° Nel caso che un affare di reciprocita' sia stato autorizzato dalle Autorita' spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sara' effettuato attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto al nome dell'U.I.C. presso lo I.E.M.E., in conformita' con le norme stabilite nel Protocollo stesso.
6° Gli importatori interessati negli affari di reciprocita' verseranno gli importi dovuti all'Istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmettera' il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne dara' notizia all'esportatore interessato.
Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocita' dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovra' essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocita' e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui sopra.
7° Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U.I.C. dagli importatori italiani avverra' su disposizione dello I.E.M.E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocita'.
Allo stesso modo in Spagna il pagamento sara' effettuato dallo I.E.M.E. su disposizione dell'U.I.C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocita'.
Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.
8° Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocita' non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorita' competenti qualunque nuovo affare di reciprocita' che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.
9° I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocita'.
Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.
In attesa, di leggerVi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri
di Spagna - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
-----------------------------
Madrid, 20 de junio de 1947
Senor Encargado de Negocios,
Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:
"Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera' all'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:
"Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volerci dichiarare il Vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocita':
1° Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocita' dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi.
2° Allorquando le competenti Autorita' spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocita', l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera - d'ora in poi denominato I.E.M.E. - dara' un numero all'operazione ed informera' telegraficamente l'Ufficio italiano dei Cambi - d'ora in poi denominato U.I.C. - comunicando:
i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;
la specie e la quantita' delle merci trattate;
il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;
il numero assegnato all'affare di reciprocita';
i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero all'operazione.
3° La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sara' seguita in Italia, dove l'U.I.C. dara' un numero all'operazione ed informera' telegraficamente lo I.E.M.E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta un affare di reciprocita' sara' stato autorizzato dalle competenti Autorita' italiane; comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.
4° Se un affare di reciprocita' comunicato dallo I.E.M.E. sara' approvato anche da parte italiana, l'.U.I.C. dara' all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I.E.M.E. con la notizia della decisione affermativa.
Se la decisione delle competenti Autorita' italiane e' negativa, sara' comunicata allo I.E.M.E. senza che all'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.
La stessa procedura verra' seguita dallo I.E.M.E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocita'.
5° Nel caso che un affare di reciprocita' sia stato autorizzato dalle Autorita' spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sara' effettuato attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto al nome dell'U.I.C. presso lo I.E.M.E., in conformita' con le norme stabilite nel Protocollo stesso.
6° Gli importatori interessati negli affari di reciprocita' verseranno gli importi dovuti all'istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmettera' il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne dara' notizia all'esportatore interessato.
Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocita' dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovra' essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocita' e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui Sopra.
7° Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U.I.C. dagli importatori italiani avverra' su disposizione dello I.E.M.E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocita'.
Allo stesso modo in Spagna il pagamento sara' effettuato dallo I.E.M.E. su disposizione dell'U.I.C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocita'.
Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.
8° Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocita' non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorita' competenti qualunque nuovo affare di reciprocita' che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.
9° I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocita'.
Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.
In attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri piu' distinti saluti".
Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione".
En relacion con la carta trascrita, me complazeo en manifestar a V.
I. la conformidad del Gobierno espanol con los terminos de la misma.
Aprovecho La ocasion, Senor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida con sideracien.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Espana
ALBERTO MARTIN ARTAJO
All' Ill.mo Senor Encargado
de Negocios a. i. de Italia - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
-----------------------------
Madrid, 20 giugno 1947
Signor Ministro,
In relazione al protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarle che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validita' della proroga gia' concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuita' nei rapporti economici fra i due Paesi e Consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.
Le saro' grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri
di Spagna - MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
-----------------------------
Madrid, 20 de junio de 1947.
Senor Encargado de Negocios,
Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:
"In relazione al protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validita' della proroga gia' concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuita' nei rapporti economici fra i due Paesi e consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.
Le saro' grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione".
En relacion con la carta transcrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno espanol con los terminos de la misma.
Aprovecho esta oportunidad, Senor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de mi distinguida consideracion.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Espana ALBERTO MARTIN ARTAJO
Al IImo. Senor Encargado
de Negocios a. i. de Italia MADRID
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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