048U0495
048U0495
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 495)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 79 della Costituzione ; Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per le pene inflitte per reati comuni, militari e politici a cittadini jugoslavi, condannati con sentenza divenuta irrevocabile alla data della deliberazione del presente decreto, i quali si trovano in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.
Art. 2
Il Presidente della Repubblica e' delegato a comprendere nell'indulto, di cui all'articolo precedente, anche le pene inflitte alle persone condannate con sentenza divenuta irrevocabile alla data di deliberazione del presente decreto:
a) che, essendo il 10 giugno 1940 domiciliate in un territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia, in forza del Trattato di pace, non abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 2 dell'art. 19 del Trattato anzidetto;
b) che abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza jugoslava nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 1 dell'art. 20 del Trattato medesimo.
Art. 3
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto si applica altresi' ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell' art. 99 del Codice penale e al delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Art. 4
Alle persone che fruiranno del condono, concesso a termini del presente decreto, e' garantita l'uscita dal territorio della Repubblica italiana verso la Jugoslavia.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - SFORZA - FACCHINETTI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 123. - FRASCA