048U1306
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Integrazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 08 maggio 1948 n. 1306)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
Le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 , e 10 agosto 1945, n. 526 , sono unificate e variate in conformita' del testo risultante dagli articoli seguenti.
Art. 2
E' autorizzata la concessione di anticipazioni a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale che siano creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi riferentisi a tutto l'8 settembre 1943 e che si trovino nella necessita' di fronteggiare improrogabili spese di mano d'opera e di gestione delle aziende stesse.
Tali anticipazioni saranno contenute entro il limite, gia' fissato dai precedenti decreti, di cinque miliardi di lire, al netto della somma di lire seicento milioni stornata all'Azienda Generale italiana Petroli in virtu' dell' art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 430 , e della somma di L. 246.267.000 stornata all'Ente autonomo Volturno in Napoli in virtu' dell' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 618 .
Tali anticipazioni, in quanto connesse al normale andamento dei finanziamenti bancari per l'esercizio delle industrie, possono essere effettuate anche per l'estinzione totale o parziale di passivita' verso le aziende od istituti di credito cessionari dei crediti anzidetti.
Art. 3
Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori, i commissari o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico, attestare:
a) l'ammontare dei crediti vantati presso le Amministrazioni statali;
b) l'avvenuto espletamento delle relative forniture, prestazioni e servizi, distinguendo quelli gia' ultimati dai sospesi ed in corso di esecuzione all'8 settembre 1943.
I crediti, come sopra attestati, dovranno trovare conferma nelle scritture dell'impresa, che possono a tal fine essere riscontrate da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dalla Intendenza di finanza.
A garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 2, puo' essere richiesta la costituzione in pegno di titoli azionari, o la concessione di altre idonee garanzie da parte delle imprese industriali o dei rispettivi amministratori, commissari e proprietari, o l'impegno, da parte di questi ultimi, a rispondere in proprio in caso di insussistenza totale o parziale dei crediti.
Art. 4
Le anticipazioni, a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, possono essere effettuate per tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazioni impegnative dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale invece che a norma delle prescrizioni dell'art. 3 del presente decreto.
Art. 5
Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro, d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il cinquanta per cento dell'importo dei crediti di cui agli articoli precedenti elevabile, in casi eccezionali, al settanta per cento dei crediti stessi.
Le garanzie da richiedersi e le norme speciali per la restituzione delle anticipazioni, o per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, tenuto presente il disposto del successivo art. 9.
Salvo i casi d'urgenza, sulle domande d'anticipazione e' richiesto, il parere d'una Commissione composta dei rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), del Ministero dell'industria e degli industriali, facenti parte del Comitato di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , nonche' di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e di uno del Ministero delle finanze da parte pure della Commissione un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni debitrici, interessate all'esame della singola domanda, il quale puo' anche farsi assistere da altri funzionari della stessa amministrazione.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, sara' provveduto alla nomina della Commissione suddetta e dei funzionari di ruolo addetti alla relativa segreteria.
Art. 6
Il pagamento delle anticipazioni sara' effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime.
Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.
L'Intendenza di finanza curera' di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.
Art. 7
Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza da' immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alle Amministrazioni statali debitrici che, in sede di regolazione delle forniture, prestazioni e servizi, curano il recupero delle anticipazioni in conformita' a quanto e' disposto in base al secondo comma dell'art. 5 e dell'art. 9 del presente decreto.
Art. 8
La concessione delle anticipazioni di cui al presente decreto non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato della effettiva sussistenza dei crediti vantati in ordine ai quali siano concesse le anticipazioni stesse.
Art. 9
Le anticipazioni di cui al presente decreto costituiscono speciali finanziamenti parziali senza interessi, recuperabili mediante compensazione a favore del Tesoro dello Stato con le somme dovute dalle Amministrazioni statali committenti delle forniture, prestazioni e servizi effettuati all'8 settembre 1943, in sede di liquidazione dei crediti oggetto della dichiarazione di cui all'art. 3 del presente decreto.
In caso di accertato insufficiente realizzo dei crediti predetti, la compensazione puo' essere estesa ad ogni altro credito liquido ed esigibile dalla impresa sovvenuta. Resta salvo l'esercizio di ogni azione complementare di recupero nei confronti degli impegni personali assunti dagli amministratori delle imprese sovvenute, nonche' delle eventuali garanzie reali di cui al precedente art. 3.
Per il recupero delle somme anticipate dal Tesoro dello Stato sono applicabili le disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , salvo ogni altro diritto od azione a tutela del credito residuale del Tesoro.
Art. 10
Tutti gli atti o documenti relativi alle attestazioni ed alle garanzie di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo ed assoggettati, nei casi previsti, alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.
Restano ferme le esenzioni di cui all' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365 , nei confronti delle anticipazioni concesse prima della pubblicazione del presente decreto.
Sono tuttavia dovuti i normali tributi e le eventuali sovrimposte e penalita' sugli atti e contratti enunciati nelle attestazioni prescritte dall'art. 3, lettera b), qualora non risultino regolari in base alle vigenti leggi tributarie.
Art. 11
La durata di applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 ; 10 agosto 1945, n. 526 , e delle varianti loro apportate dal presente decreto e' determinata, a tutti gli effetti, sino a tutto il 31 dicembre 1948.
L'applicazione delle varianti apportate dal presente decreto ai decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 , e 10 agosto 1945, n. 526 , e' estesa anche alle determinazioni interministeriali provvisoriamente adottate per ragioni di urgenza, prima della pubblicazione del presente decreto.
Art. 12
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 13
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - PELLA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 118. - FRASCA