048U0841
048U0841
Abolizione del diritto erariale sul mercurio. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 841)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 39 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
E' abrogato il regio decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57 , che ha istituito, con carattere di temporaneita', la disciplina della produzione e del commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed il diritto erariale sui prodotti stessi.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 99. - FRASCA