093G0329
093G0329
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. (DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993 n. 275)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 20/8/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Grandi e piccole derivazioni 1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente:
"1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione
delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di
risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte
del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per
realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio
all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione
precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque
pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione
delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino
idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e
irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per
l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare
l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali
dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della
granulometria e della natura del materiale estratto;
disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di
spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area
concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei
lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non
eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli
usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi;
prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque
pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di
fognatura".
Nota all' art. 1:
- Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 , approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Art. 2
Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni 1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , dopo l'art. 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".
Note all' art. 2 :
- L' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) (omissis);
e) (omissis).
- L'art. 5 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933 , come modificato dall' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 , recita:
"Art. 5. - 1. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantita' dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila.
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1 febbraio 1917".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato testo unico n. 1775/1933 , come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo:
"Art. 42. - 1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 5- bis e con frequenza almeno semestrale all'autorita' concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".
Art. 3
Pareri istruttori 1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 7 del testo unico n. 1775/1993 , come integrato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
3. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' d'acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
5. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sulla ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.
10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda".
Successivamente, l' art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 , ha stabilito che il contributo del quarantesimo del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.
Art. 4
Criteri per la comparazione di domande concorrenti 1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del gia' citato testo unico, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e, destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico.
2. A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione.
3. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quella posteriormente presentate la utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari".
- Per il testo dell'art. 7 del citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 3.
- L'art. 8 del sopracitato testo unico cosi' recita:
"Art. 8. - L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni.
Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte da inser- ire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi potra' essere interessato.
Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria e' invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti ad uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.
Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.
Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato".
Art. 5
Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua 1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , dopo l'art. 12, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualita' e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunita' di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogalmente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque".
Art. 6
Durata delle concessioni 1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 21, comma 1, del gia' citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta".
Art. 7
Rinnovo di concessioni ad uso irriguo 1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del testo unico approvato con il R.D. n. 1775/1933 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 28. - 1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, qualora il termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua si rendessero necessarie.
1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12- bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.
2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico".
- Per il testo dell'art. 12- bis, comma 2, del piu' volte citato testo unico, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.
Art. 8
Monitoraggio delle acque pubbliche 1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 e' cosi' sostituito:
" 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente.
In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalita' definite ai sensi dell'art. 5- bis e con frequenza almeno semestrale all'autorita' concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 42 del testo unico n. 1775/1933 , come modificato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 2.
Art. 9
Licenze di attingimento 1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1 , punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito".
2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non piu' di cinque volte".
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del summenzionato testo unico, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 56. - 1. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche':
1 - la portata dell'acqua non superi i 100 litri a minuto secondo;
2 - non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3 - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. (Omissis).
3. La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non piu' di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
Art. 10
P o z z i 1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (2) (3) ((4)) 2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' aggiunto in fine il seguente periodo: "e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L.
21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , e' differito al 30 giugno 1995."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , come modificato dall' articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , come modificato dall' articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda."
Art. 11
Monitoraggio delle acque di fognatura 1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantita' delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
Art. 12
(( IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))
Art. 13
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo 1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, gia' fissati nella misura minima dall' art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti criteri e modalita' per la verifica delle quantita' e delle qualita' estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresi' puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformita' dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
Note all' art. 13 :
- L' art. 11 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, cosi' recita:
"Art. 11. - 1. I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dell'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto".
Successivamente l'importo dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione dei materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e stato rideterminato con l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990 , serie generale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi 1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi e' effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale e' accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entita' della servitu' e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione. 2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministerialedi cui all'art. 13, che dovra' prevedere, a decorrere dal 1 gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.
Art. 15
Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici GALLO, Ministro delle finanze DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato SPINI, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: CONSO