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048U0826

IT - Decreti Legislativi

048U0826

Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia d'arte drammatica e numero delle ore settimanali relative agli insegnamenti impartiti per incarico. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 826)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Roma, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione, spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo A.
Al detto personale competono altresi' l'indennita' di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennita' dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Per l'incarico di "maestro accompagnatore al piano", nelle lezioni di danza, il trattamento economico e' commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennita' di carovita e alle quote complementari nonche' a qualsiasi altra indennita' dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico e' dovuto in proporzione.

Art. 2

L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, e' compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 e' corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.
All'insegnante incaricato il cui servizio abbia avuto inizio non piu' tardi del 1 febbraio e sia durato fino al termine della 1ª sessione d'esami, il predetto trattamento economico e' dovuto anche nelle vacanze estive.
All'insegnante incaricato che abbia iniziato servizio dopo il 1 febbraio e' corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilita' del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la meta' della mensilita' stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese.
Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale e' dovuta un'intera mensilita' del predetto trattamento qualunque sia la durata di essa.
Il trattamento di cui al precedente comma e' dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.
Ai membri aggregati delle Commissioni d'esame e' corrisposto un compenso orario pari a 1/43 della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione, nonche' 1/43 dell'indennita' di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi del precedente art. 1 per coloro che non fruiscono delle predette indennita' di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

Art. 4

Per gli incarichi di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento di cui ai precedenti articoli, e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 5

All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'istituto e' dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una retribuzione mensile pari ad 1/10 del solo stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il direttore supplente e' dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, sempre che l'assenza del titolare superi i 15 giorni.

Art. 6

A decorrere dall'anno scolastico 1946-47 presso l'Accademia di arte drammatica di Roma agli incarichi ivi esistenti sono attribuite le seguenti ore di insegnamento:
trucco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 15 danza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 8 educazione della voce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 8 scherma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 6 storia del teatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 3 storia del costume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 2 scenotecnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 2 accompagnamento al pianoforte . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 8
Sara' in facolta' del Ministro per la pubblica istruzione variare l'orario dei predetti insegnamenti purche' il numero complessivo delle ore stabilite nel presente articolo non venga aumentato.

Art. 7

La spesa per la retribuzione di tali incarichi gravera' sul cap. 141 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto legislativo ha effetto dal 1 ottobre 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 18. - FRASCA
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