048U0210
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Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (DECRETO LEGISLATIVO 03 febbraio 1948 n. 210)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:
Art. 1
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935 , concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 6. - FRASCA