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048U0522

IT - Decreti Legislativi

048U0522

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 522)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

A decorrere dal 1 giugno 1947, agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , al netto delle indennita' di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10% di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 , e del 10% per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente quelli delle Preture e dei Tribunali L. 78.487,40 e quelli delle Corti di appello e della Cassazione L. 80.170,40, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti.
Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture e al Tribunali, a L. 80.170,40 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 83.199,80 dopo il secondo, a L. 86.566,80 dopo il terzo, a L. 89.595,20 dopo il quarto e a L. 92.288 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 83.199,80 dopo il primo quadriennio, a lire 86.565,80 dopo il secondo, a lire 89.595,20 dopo il terzo, a L. 92.288 dopo il quarto e a L. 95.990,60 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298 .

Art. 2

A decorrere dal 1 giugno 1947 le somme indicate nell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176 , ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari, aumentate ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 , sono ulteriormente aumentate del trenta per cento.

Art. 3

Nel caso che all'ufficiale giudiziario spetti per percentuale sui crediti recuperati dall'Erario una somma superiore a L. 30.000 al bimestre, il cancelliere trasmette l'eccedenza al cancelliere capo della Corte d'appello.
Questi ripartisce il totale delle somme pervenute ai sensi del comma precedente in quote uguali fra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto in effettivo servizio il giorno 15 del mese in cui e' effettuata la ripartizione.

Art. 4

Tutti i diritti e le indennita' stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, sono aumentati del trenta per cento.

Art. 5

Sull'importo di ciascun emolumento percepito dagli ufficiali giudiziari a carico delle parti si opera l'arrotondamento, aumentando le frazione ad una lira.

Art. 6

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cassa unica di cui all'art. 103 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , e' obbligatoria in tutti gli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari.

Art. 7

A decorrere dal 1 luglio 1947 la somma che gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, a norma dell' art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 , e' stabilita nella misura di L. 7800 mensili.

Art. 8

Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le precedenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 174. - FRASCA
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