093G0170
093G0170
Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. (DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993 n. 119)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 09/05/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall' art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 ; Visto l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Richiesta di cambiamento delle generalita' 1. La richiesta di cambiamento delle generalita' a norma dell' art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed e' ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorita' che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.
2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalita' dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.
3. La richiesta di cambiamento delle generalita' non e' soggetta a pubblicazione e contro di essa non e' ammessa opposizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell' art. 15 del D.L. n. 8/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), come modificato dall' art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.
1-bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalita', con esclusione di qualsiasi forma di pubblicita' preventiva e successiva;
b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;
c) validita' delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identita';
d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalita', emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalita', continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalita';
e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facolta' di richiesta del cambiamento di generalita' per i figli minori;
f) previsione che il cambiamento delle generalita' non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalita' e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalita'; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;
g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identita'; azionabilita' dei diritti dei terzi con la possibilita' per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilita' di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;
h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;
i) possibilita' per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalita', nonche' di essere autorizzate ad usare le precedenti generalita' relativamente ai rapporti giuridici in corso;
l) previsione di speciali modalita' per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalita'".
- L' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' cosi' formulato:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 10 e 12 del D.L.
n. 8/1992 (per il testo dell'art. 15 si veda in note alle premesse):
"Art. 10. - 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme gia' in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata e da cinque funzioni e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
"Art. 12. - 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di stu- dio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Lo speciale programma di protezione e' sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
b) (soppressa dalla legge di conversione);
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte".
Art. 2
Attivita' della commissione centrale 1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all' art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge le altre attivita' previste dal presente decreto.
2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalita'.
3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalita'. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita' negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.
(( 3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.
3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19))
Art. 3
Decreto di cambiamento delle generalita'. Registro dei dati 1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all' art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.
2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , alla cui tenuta puo' essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonche' i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.
4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.
5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalita'.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell' art. 8 della legge n. 121/1981 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:
"Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituta una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a lire tremilioni".
La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall' art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale.
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato D.L. n. 8/1991 :
"Art. 14. - 1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalita' mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione e' affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze".
- Per il testo dell'art. 10 del medesimo D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.
Art. 4
Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.
2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.
3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.
4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.
5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente.
6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.
7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all' art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 .
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 470/1988 sull'anagrafe e sul censimento di italiani all'estero:
"Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 . Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione e' trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6".
- Si trascrive il testo degli articoli 18 e 19 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. numero 223/1989 :
"Art. 18 (Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica). - 1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che e' quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.
3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvedera' agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne sollecitera' l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere".
"Art. 19 (Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe). - 1. Gli uffici di cui all' art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza".
Art. 5
Esonero da responsabilita' 1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono esonerati da responsabilita' penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, o annotazione di atti, nonche' al rilascio di estratti e certificati previsti dal presente decreto.
Art. 6
Effetti del decreto di cambiamento delle generalita' 1. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalita' e' fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalita', salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici.
2. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalita' continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalita'.
3. Il decreto di mutamento delle generalita' non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui e' parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento.
4. Per i rapporti di cui al comma 3, l'interessato e' rappresentato, anche in giudizio, dalle persone designate a norma dell' art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 .
5. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, puo' richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione e' acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta.
6. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti commessi anteriormente alla data del decreto di mutamento delle generalita' sono instaurati e condotti sotto le precedenti generalita' sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Sotto le medesime generalita' sono fatte le iscrizioni nel casellario giudiziale.
7. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, emessi per fatti successivi alla data del decreto di cambiamento delle generalita', si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 .
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11 )) . ((3)) 9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11 )) . ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341 , convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di efficacia delle disposizioni della L.11/98 e' posto alla data del 31 dicembre 2002.
Art. 7
Residenza della persona ammessa allo speciale programma di
protezione. Notificazioni 1. L'autorita' di cui all'art. 2 direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorita' le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalita' della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in localita' stabilita dal servizio centrale di protezione.
2. Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile .
3. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonche' gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalita', con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 157 c.p.p. e l' art. 139 c.p.c. riguardano, rispettivamente, la prima notificazione all'imputato non detenuto e la notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, degli atti processuali civili nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario.
Art. 8
Diritti dei terzi di buona fede 1. Quando i diritti dei terzi di buona fede sono pregiudicati dal cambiamento delle generalita' della persona ammessa allo speciale programma di protezione, il tribunale, a richiesta dell'interessato, se accerta che le obbligazioni di detta persona non possono essere convenientemente soddisfatte neppure attraverso l'adempimento del terzo designato da uno dei soggetti cui e' notificato il ricorso, o, se si tratta di crediti non ancora esigibili, attraverso l'assunzione del debito da parte del terzo parimenti designato, dispone, tenuto conto delle esigenze di protezione della persona ammessa allo speciale programma, che il presidente della commissione centrale comunichi al richiedente le nuove generalita' della persona medesima.
2. Il giudizio si svolge secondo le disposizioni degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile per i procedimenti in cam- era di consiglio.
3. Il ricorso e' notificato alla persona protetta e alla commissione centrale, che e' parte nel procedimento, e deve indicare specificamente le richieste che si intendono proporre nei confronti della detta persona ed il titolo relativo. All'atto della costituzione in giudizio, la commissione centrale o la persona protetta indicano le modalita' con le quali possono essere soddisfatte le pretese del ricorrente.
4. Competente a decidere e' il tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente. Non si applica il disposto dell' articolo 741, comma secondo, del codice di procedura civile .
Note all'art. 8:
- L'art. 737 introduce il capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile . Il predetto capo contiene disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
- Si trascrive il testo dell' art. 741 c.p.c. :
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata".
Art. 9
Segretezza dei procedimenti 1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalita' di cui al presente decreto e quelli relativi alle attivita' dell'autorita' designata di cui all'art. 3 e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalita' della persona per la quale e' disposto il cambiamento delle generalita'.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO