048U0506
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Proroga al 30 giugno 1948 del termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, in materia di distribuzione e consumo dei prodotti industriali nonche' in materia di iniziative industriali. (DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948 n. 506)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Il termine previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523 , concernente la proroga delle disposizioni in materia di distribuzione e consumi dei prodotti industriali nonche' in materia di iniziative industriali e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1 aprile 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 170. - FRASCA