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094G0518

IT - Decreti Legislativi

094G0518

Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994 n. 480)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 05/08/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- L' art. 1 della legge n. 562/1993 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari) e' cosi' formulato:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 , ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;
b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'art. 15, salvi i casi di cui all' art. 650 del codice penale , e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ;
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ;
d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita' in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell' art. 650 del codice penale ; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attivita' nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita'; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita' in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorita';
f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940 , contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f) i casi in cui l'autorita' puo' o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all' art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia.
Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati da non oltre un triennio".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 15. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto".

Art. 2

1. L' art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale , sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.".
Nota all'art. 2:
- L'art. 17-bis e' stato aggiunto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Art. 3

1. Dopo l' art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.
Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attivita' autorizzata.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale .
Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
Art. 17-quinquies. - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e' presentato al prefetto.
Art. 17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis e' esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all' art. 20, commi terzo , quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".
Note all' art. 3 :
- L' art. 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , e' stato aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.
- Il testo degli articoli 17, 20 (commi terzo, quarto e quinto), e 24 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato efettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegato, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407 , saranno indicati gli uffici periferici dei sigoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".
"Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie), commi terzo, quarto e quinto. - Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne' dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'".
- Il testo dell' art. 650 del codice penale e' il seguente:
"Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'). - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".
L'entita' dell'ammenda, originariamente fissata fino a L. 2.000 e' stata aumentata nella misura riportata nel testo per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 , e dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Art. 4

1. Nell' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Nota all' art. 4 :
- L' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata".

Art. 5

1. L' art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 147. - 1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta".

Art. 6

1. Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".
Note all' art. 6 :
- L' art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 221. - Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.
Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute".
- L'art. 221-bis del predetto testo unico e' stato aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.

Art. 7

1. Dopo l' art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' inserito il seguente:
"Art. 221-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita' previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni".

Art. 8

1. All' art. 663 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente.".
Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 663 del codice penale , come modificato dal presente decreto:
"Art. 663 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente".
La misura della pena di cui sopra e' stata cosi' modificata con l' art.2 del D.Lgs. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1382 , ed aumentata di cinque volte per effetto dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 14 giugno 1956, n. 1 , l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di tale articolo riferite all'art. 113, salvo il quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si veda in nota all'art. 10).

Art. 9

1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.".
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 686 del codice penale , come modificato dal presente decreto:
"Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione).
- Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.".

Art. 10

1. L' art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l' art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .".
Note all' art. 10:
- La legge n. 166/1941 reca norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. L'art. 2 di detta legge cosi' recita:
"Art. 2. - L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929VII, n. 113".
- Il quinto comma dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , prevede che: "Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente".
Le violazioni di cui sopra, come pure le violazioni all' art. 2 della legge n. 166/1941 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, come prevede l'art. 17-bis del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Art. 11

1. L' art. 11 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall' art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Note all' art. 11:
- La legge n. 1415/1942 reca norme sull'impianto e sull'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
- L' art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , e' cosi' formulato:
"Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto".
Le violazioni di cui sopra, come pure quelle di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 1415/1942 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni, come prevede l'art. 17-bis del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Art. 12

1. Nell' art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative.".
2. Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730 , dopo l'art. 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto ). - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .".
Note all' art. 12:
- La legge n. 287/1991 reca: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi". Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato:
"Art. 10 (Sanzioni). - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato".
Gli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico della leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , soprarichiamati, sono stati aggiunti dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.
Per il testo dell' art. 17 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 3.
- La legge n. 730/1985 reca la disciplina dell'agriturismo.
Gli articoli 17-bis , 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , richiamati nell'art. 8-bis di detta legge (introdotto dal presente decreto), sono stati aggiunti dell'art. 3 del medesimo decreto; l'art. 221-bis dello stesso testo unico, richiamato anch'esso nel citato art. 8-bis, e' stato introdotto dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 13

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 662 , 665 , 667 e 706 del codice penale ;
b) gli articoli 66 , 70 , 73 , 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
c) gli articoli 126, 127, 128, 129, 132, 138 e 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
d) il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
e) il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 .
Note all' art. 13 :
- Gli articoli 662 , 665 , 667 e 706 del codice penale , abrogati dal decreto qui pubblicato, riguardavano, rispettivamente, norme sull'esercizio abusivo dell'arte tipografica, sulle agenzie di affari e sugli esercizi pubblici non autorizzati o vietati, sull'esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo e sul commercio clandestino di cose antiche.
- Gli articoli 66 , 70 , 73 , 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , abrogati dal decreto qui pubblicato, erano cosi formulati:
"Art. 66. - L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco".
"Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali".
"Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretario puo' sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:
a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;
c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso;
f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;
g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori".
"Art. 130. - I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli inpresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identita'".
"Art. 213. - Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.
Se il fatto e' determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 2.000.000".
- Gli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D.
n. 635/1940 , abrogati dal presente decreto, erano cosi' formulati:
"Art. 126. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.
In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:
1 che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;
2 che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;
3 che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;
4 che offenda il decoro o il prestigio delle autorita' pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;
5 che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;
6 che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico".
"Art. 127. - Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall' art. 6 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 237 , non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.
Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed e' tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare.
Il prefetto puo', a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare".
"Art. 128. - Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilita' del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.
A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni".
"Art. 129. - Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge, sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili".
"Art. 132. - A norma dell'art. 76, della legge modificata dall' art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653 , l'autorizzazione all'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non puo' essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, ne' in localita' insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualita' e durata, sia compatibile con l'eta' e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali e' chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.
Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del comitato di patronato per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione".
"Art. 138. - I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell' art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653 , essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici;ne' possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varieta' o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi".
"Art. 248. - Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge, all'autorita' di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.
Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale e' sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico".
- Il terzo comma dell'art. 38 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), abrogato dal decreto qui' pubblicato, prevedeva che: "La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181, e 186 del regolamento di pubblica sicurezza".
- Il D.Lgs. n. 50/1948 recava: "Sanzioni per omessa denuncia di stranieri e apolidi".

Art. 14

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito.
2. L'autorita' giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate.
3. Dalla data di ricezione degli atti, decorre il termine per la notificazione prevista dall' art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Resta salva la confisca nei casi in cui e' applicabile a norma dell' art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
Note all' art. 14 :
- Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: "Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente (il trasgressore ovvero la persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione, n.d.r.), gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
- L' art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , e' stato introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Art. 15

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia MARONI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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