048U0827
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Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 827)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Articolo unico
E' approvata l'annessa convenzione suppletiva, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della precedente convenzione 10 marzo 1939, approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1673 , e' modificato l'art. 4 della convenzione suppletiva 28 febbraio 1945, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 , concernente l'aggio stabilito a favore dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 19. - FRASCA
Convenzione riscossione tasse di circolazione autoveicoli rimorchi e autoscafi - art. 1
Convenzione suppletiva con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.
Il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro per le finanze, dott. Giuseppe Pella e l'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo, vista la convenzione approvata, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873 , modificata dalle convenzioni suppletive del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694, e del 28 febbraio 1945 , approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 , a parziale modifica dell'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945, stabiliscono quanto segue:
Art. 1.
Per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della convenzione stipulata il 10 marzo 1939 ed approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1873 , modificata con convenzione suppletiva del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694 e del 28 febbraio 1945 approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 , l'aggio di riscossione di cui all'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945 da corrispondere all'A.C.I. a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse introitate e' stabilito nella seguente misura:
sulle riscossioni annue fino a L. 900.000.000, aggio 8%;
sulle riscossioni annue da L. 900.000.000 a lire 1.400.000.000, aggio 6%;
sulle riscossioni annue superiori a L. 1.400.000.000, aggio 4%.
Tale compenso e' comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.
Convenzione riscossione tasse di circolazione autoveicoli rimorchi e autoscafi- art. 2
Art. 2.
Il Ministero delle finanze si riserva la facolta' di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale dell'A.C.I.
Convenzione riscossione tasse di circolazione autoveicoli rimorchi e autoscafi - art. 3
Art. 3.
La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 28 febbraio 1945, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 4, rimane per tutt'altro in vigore ed e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione.
Roma, addi' 26 marzo 1948
Il Ministro per le finanze
PELLA
Il Commissario straordinario dell'A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO