048U0805
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Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 805)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11 , 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 , sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948.
Le norme del sopraindicato art. 11 sono applicabili, tranne quella del capoverso 1°, anche ai magistrati ed ai cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare che siano stati o vengano, quali ufficiali del Corpo della giustizia militare, ricollocati in congedo.
Art. 2
Nel numero massimo di 300 ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dall' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 , modificato dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627 , sono compresi gli ufficiali appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengono ricollocati in congedo.
Art. 3
Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono, ai termini dell'art. 1, continuare ad essere destinati ai Tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere non devono superare le 120 unita' ne' aver grado piu' elevato di quello di tenente colonnello.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 59. - FRASCA