Monitoring Gesetzessammlung

099G0360

IT - Decreti Legislativi

099G0360

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica. (DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 281)

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 )) CAPO II Capo II Trattamenti per scopi storici

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 8 - Consultabilita' di documenti

Consultabilita' di documenti 1. Nell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 , recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'", e' inserito, in ultimo, il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
2. ((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .

Art. 9

((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
CAPO III Capo III Trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 11 - Disposizioni sul Sistema statistico nazionale

Disposizioni sul Sistema statistico nazionale 1. Dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ", e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis
Trattamenti di dati personali
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 . Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalita' di trattamento. Il programma e' adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.".
Nota all' art. 11 :
- L' art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e' il seguente:
"13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".

Art. 12 - Modifiche a disposizioni vigenti

Modifiche a disposizioni vigenti 1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ", e' sostituito dal seguente:
"2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .".
2. Nell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , le parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e' sostituito dal seguente:
"2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.".
4. Nel comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , le parole: "presenti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".
5. Nell' articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , le parole: "e sull'osservanza delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "e contribuisce alla corretta applicazione delle norme" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: ", segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda".
6. Nell' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , sono inserite in fine le seguenti parole: ", ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.".
Note all' art. 12 :
- L' art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1.
Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, e' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto".
- L' art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".
- L' art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 12 (Commissione per la garanazia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialita' e della completezza dell'informazione statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda.
b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed e' sentita ai fini. della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione e' composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4 Il presidente della commissione e' eletto dagli stessi membri.
5. I membri della commissione restano in carica sei anni e' non possono essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rappono annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che puo' avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
9. l compensi di cui all'art. 20 per imembri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT".
CAPO IV Capo IV Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 15

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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