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099G0352

IT - Decreti Legislativi

099G0352

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999 n. 273)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25-8-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949 , convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780 ; Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione e stima del patrimonio 1. L'ente autonomo "La Triennale di Milano", gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949 , convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780 , e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137 , e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2)) 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e' a sua permanente disposizione.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell' articolo 64 del codice di procedura civile .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , e del Presidente dell'ente di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 , sono prorogati fino al 31 dicembre 2010".

Art. 2

S t a t u t o 1. La fondazione e' dotata di uno statuto, che ne garantisce l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformita' alle disposizioni del presente decreto:
a) disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attivita', in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 3;
b) definisce i criteri per la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei curatori dei settori omogenei di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano dipendenti della fondazione, e' disciplinato con contratto di diritto privato avente durata non superiore a quella dell'organo che li ha nominati;
c) prevede la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione, nonche' i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione;
d) prevede la ulteriore partecipazione di soggetti pubblici o privati;
e) disciplina i compiti del direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione di enti consimili, ed il cui rapporto, di durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha designato, e' regolato da contratto di lavoro di diritto privato.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3

F i n a l i t a' 1. La fondazione ha le seguenti finalita':
a) lo svolgimento e la promozione di attivita' di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).
2. La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale, garantisce piena liberta' di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3. La fondazione puo', previa autorizzazione dell'autorita' vigilante, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4

Organi 1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati.
Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della fondazione.
3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. ((1)) 4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5 , e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni, e di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 , sono prorogati fino al 31 dicembre 2008".

Art. 5

Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed e' composto:
a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) da tre consiglieri, designati dal comune di Milano, sulla base delle modalita' di cui all' articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
c) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano, da soli o in forma aggregata, una partecipazione al patrimonio della fondazione non inferiore al 15 per cento. Lo statuto puo' prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.
2. Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attivita' della fondazione, e con comprovate capacita' organizzative.
4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attivita' gestionale e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina il direttore generale ed i curatori dei settori di attivita' della fondazione, come definiti dallo statuto, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) assegna gli stanziamenti per le attivita' istituzionali;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti. Qualora il presidente non sia eletto tra i compenenti di cui al comma 1, lettera b), l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla ricezione della comumicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 36 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".

Art. 6

Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico e' composto da:
a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i curatori dei settori di attivita' della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro.
2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attivita' culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7

P e r s o n a l e
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall' articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , fino alla data di istituzione della fondazione e gli importi maturati da ciascun dipendente per trattamento di fine rapporto alla data di istituzione della fondazione, costituiscono accantonamenti rivalutabili con le modalita' di cui all' articolo 2120 del codice civile ; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione in atto.
5. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, il personale puo' optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed e' pertanto collocato in mobilita'. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' il seguente:
"Art. 13 (Indennita' di anzianita'). - All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennita' di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6".
- Il testo dell' art. 2120 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
- Il testo dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all' art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ".

Art. 8

Disponibilita' finanziarie e gestione 1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
e) eventuali proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' di cui all' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall' articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorita' vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), e' il seguente:
"Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti".
- L' art. 2421 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere;
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.
I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215".
- Gli articoli 2423 , 2424 , 2425 , 2426 , 2427 , 2428 e 2429 del codice civile sono cosi' formulati:
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire".
"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori.
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15 + 16 -- 17).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 -- 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) risultato dell'esercizio;
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
26) utile (perdita) dell'esercizio".
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".
"Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'", nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono".
"Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'".
"Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime".

Art. 9

P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.
2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.

Art. 10

Vigilanza e amministrazione straordinaria 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione;
b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorita' vigilante.

Art. 11

Norme transitorie e finali 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'operativita' degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", nella composizione vigente alla medesima data.
Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.
2. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori, resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contratti d'opera professionale la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua costituzione sono risolti di diritto a decorrere da quest'ultima data.
4. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione alla fondazione della regione Lombardia e della provincia di Milano, previa determinazione della misura dell'apporto finanziario di tali enti. In sede di prima applicazione, e limitatamente al primo mandato del consiglio di amministrazione:
a) la regione Lombardia e la provincia di Milano possono rispettivamente designare un consigliere, qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deliberino di contribuire in via ordinaria all'attivita' della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascuna di esse e per ciascun anno, non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dal comune di Milano;
b) i partecipanti privati possono designare un componente del consiglio di amministrazione, qualora conferiscano, anche in forma aggregata, un'apporto finanziario non inferiore a lire un miliardo per ciascun anno del mandato del consigliere. Con le medesime modalita', e' possibile designare un secondo componente del consiglio di amministrazione, qualora l'apporto finanziario superi lire due miliardi.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la fondazione e' disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione dei medesimo.

Art. 12

Abrogazioni 1. Il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949 , convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780 , e la legge 1 giugno 1990, n. 137 , sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all' art. 12:
- Per il regio D.L. 25 giugno 1931, n. 949 , convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780 , vedi note alle premesse.
- Per la legge 1 giugno 1990, n. 137 , vedi note alle premesse.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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