Monitoring Gesetzessammlung

092G0483

IT - Decreti Legislativi

092G0483

Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. (DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 446)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; VISTI l' articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e l' articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172 ; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990 ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari) 1. E' istituita una scuola nazionale per la formazione l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.
2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.
3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990 , recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 , 18 e 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il testo degli articoli 17, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 17 (Istituto superiore di studi penitenziari). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;
b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;
c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;
d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di eta' e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".

Art. 2

(Attivita') 1. L'Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennali di formazione per la nomina a direttore penitenziario, previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , attende allo svolgimento dei corsi di:
a) formazione iniziale del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
b) aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria;
c) aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. L'Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresi', attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria; sviluppo inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell' art. 17, comma 1, lettera h), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.

Art. 3

(Direttore) 1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari e' nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, tra i dirigenti generali della amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualita' del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati, nonche' dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui esso viene preposto.
2. Il direttore e' preposto alla organizzazione dei servizi e delle attivita' dell'istituto e si avvale della collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.

Art. 4

(Struttura dell'Istituto) 1. L'Istituto superiore di studi penitenziari e' articolato nelle seguenti divisioni:
a) Divisione I, competente per il corso biennale di formazione per la nomina a direttore penitenziario, e per le iniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria;
b) Divisione II, competente per i corsi di specializzazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
c) Divisione III, competente per i corsi di formazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 5

(Organi collegiali) 1. Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di studi penitenziari sono il Consiglio di direzione, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto.

Art. 6

(Consiglio di direzione) 1. Il Consiglio di direzione e' organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonche' alla approvazione dei programmi relativi alle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 2. Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
2. Il Consiglio di direzione e' composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio- criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della meta' dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell' art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.

Art. 7

(Collegio dei docenti) 1. Il Collegio dei docenti e' un organo consultivo del direttore dell'Istituto di studi penitenziari.
2. Del Collegio, che e' presieduto dal direttore dell'Istituto, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento, nonche' i responsabili del servizio didattico e delle tre divisioni dell'istituto.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, di qualifica non inferiore all'ottavo livello, in servizio presso l'Istituto.
4. Il collegio dei docenti:
a) da' pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del pi- ano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
b) formula proposte in ordine ai testi da adottare sull'aggiornamento dell'attivita' didattica e all'acquisizione alla biblioteca dell'Istituto di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie in oggetto di insegnamento;
c) designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;
d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.

Art. 8

(Consiglio di Istituto) 1. Il consiglio d'istituto e' organo di collaborazione tra docenti e frequentatori dei corsi, e' presieduto dal direttore dell'Istituto ed e' composto:
a) dai responsabili dei servizi e delle divisioni dell'Istituto;
b) da tre docenti dell'Istituto designati dal collegio dei docenti;
c) dai tre funzionari piu' anziani partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento.
2. Il consiglio d'istituto propone al direttore dell'Istituto le iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche, sul funzionamento dei servizi generali dell'Istituto, nonche' su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio stesso.

Art. 9

(Albo dei docenti) 1. E' istituito l'albo dei docenti dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti, su proposta del Direttore generale Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle singole materie, docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali delle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.
3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10

(Corso di formazione per vincitori di
concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario) 1. I vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario frequentano presso l'Istituto un corso di formazione iniziale della durata di mesi sei.
2. L'organizzazione del corso e' determinata dal Consiglio di direzione sulla base dei piani di studio previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .

Art. 11

(Modalita' del concorso riservato) 1. L'ammissione al corso biennale di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , per la nomina a direttore penitenziario nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, avviene attraverso un concorso per esami, consistente in una prova scritta di diritto penitenziario ed in un colloquio sulla stessa materia e su elementi di diritto amministrativo, riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 17.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e' presieduta dal direttore dell'ufficio centrale del personale ed e' composta da un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria, da due docenti universitari dell'area giuridica penale o amministrativa, da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente, da individuarsi tra quelli addetti agli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso un provveditorato regionale dell'Amministrazione o presso un istituto penitenziario o altro ufficio o servizio periferico dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere h) e g), si vedano le note alle premesse.

Art. 12

(Nomina ad allievo direttore di istituto penitenziario in prova) 1. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. I vincitori sono nominati allievi direttori di istituto penitenziario in prova ed ammessi a frequentare il corso biennale presso l'Istituto superiore di studi penitenziari.
3. Gli stessi sono posti in aspettativa per la durata del corso e mantengono il trattamento economico gia' in godimento.

Art. 13

(Ordinamento degli studi) 1. Il corso biennale si svolge secondo programmi universitari integrati da materie professionali e piani di studio approvati dal Consiglio di direzione dell'istituto e stabiliti con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14

(Esame finale) 1. Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studi sono ammessi a sostenere l'esame finale.
2. Le modalita' degli esami previsti dal piano di studi e dell'esame finale sono stabilite dal regolamento dell'istituto.
3. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed e' presieduta da uno dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente da loro delegato.
4. Della commissione esaminatrice devono altresi' far parte docenti di materie professionali universitari previste dal piano di studi.
5. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale conseguono la qualifica di direttore di istituto penitenziario.

Art. 15

(Riconoscimento universitario) 1. A coloro che abbiano superato il corso biennale sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie, previste nel piano di studi di cui all'articolo 12, ai fini del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, psicologia ed equipollenti.
2. Gli interessati possono conseguire il diploma di laurea dopo aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole universita'.

Art. 16

(Dimissioni dal corso) 1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
a) dichiarino di rinunciare al corso;
b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno meta' degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi;
c) non abbiano superato l'esame finale;
d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravita' delle sanzioni riportate.
2. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attivita' didattiche della stessa sessione per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, o per piu' di 45 per infermita' comunque contratta.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.

Art. 17

(Regolamento interno) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sara' emanato il regolamento interno dell'Istituto superiore di studi penitenziari, che regola l'attivita' dell'istituto e dei suoi organi e le modalita' di svolgimento dei corsi non regolate dal presente decreto.
2. Il regolamento e' emanato, su proposta del Consiglio di direzione, con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 18

(Clausola finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell' articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i fondi stanziati sui capitoli 2086 e 2101 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 18, comma 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 44 della legge n. 395/1990 :
"Art. 44 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria';
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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