048U0078
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Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci. (DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948 n. 78)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:
Art. 1
All' art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 , dopo le parole "Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), dipendente dal Ministero dei trasporti".
Per gli acquisti effettuati presso la Gestione Raggruppamenti Autocarri il relativo importo sara' dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale versato direttamente alla Tesoreria.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 158. - FRASCA