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098G0250

IT - Decreti Legislativi

098G0250

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. (DECRETO LEGISLATIVO 05 giugno 1998 n. 203)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 , recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti; Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996 , recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996 , il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996 , nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";
b) nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.";
2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo";
4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta";
c) nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";
e) nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1, lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, deI testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"133. Il Governo e' delegato ad emanare; entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall' art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall' art. 81 del codice penale ;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".
- I decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell' art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ) sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 .
- Il testo del comma 120 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , nonche' della conciliazione giudiziale di cui all' art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell' art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita' delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di chiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extratributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997 .
- Il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale o periodica dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall' art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall' art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivita', previste nel primo e terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazzione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio".
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto) - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.
2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non puo' essere inferiore a lire un milione.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all' art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non provveda regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto, una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell' art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ".
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire quindici milioni.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi indicati nei commi 1 e 2 risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , del regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all' art. 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
5. I componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni".
- Il testo dell' art. 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati
incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all' art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall' art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire ottomilioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all' art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con, modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni".
- Il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16 (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, prino periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58", e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 ;
d) l'art. 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , aggiunti dall' art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 ;
e) l'art. 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
f) l' art. 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ;
g) l'art. 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
h) l' art. 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
2. E' altresi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto".

Art. 2

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.";
b) nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilita', al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riIevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.";
c) nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento";
d) nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione amministrativa, al comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali ha agito l'autore delle violazioni sono obbligati" e' inserita la seguente: "solidalmente";
e) l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni continuate, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.";
f) l'articolo 13, riguardante il ravvedimento operoso, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.";
g) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni";
2) al comma 3 le parole: "di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo";
h) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata della sanzione:
1) al comma 2: le parole: "del quarto della sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo";
2) al comma 3 le parole: "sono irrogate" sono sostituite dalle seguenti: "Possono essere irrogate" e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3";
i) nell'articolo 19, riguardante l'esecuzione delle sanzioni, al comma 1 dopo le parole: "commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: ", anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata.";
l) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1 le parole: "nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.";
m) negli articoli 16, 20, 22, 23 e 25, ove ricorrenti, le parole: "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido";
n) all'articolo 25, riguardante disposizioni transitorie, al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.".
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 7 , 11 , 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1996 si vedano le note successive al presente articolo.
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e' il seguente:
"Art. 2 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'art. 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza"
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".
- Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997 .
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). - 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo".
- Il testo dell' art. 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
- 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1, e' limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1, possono assumere il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1".
- Il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.
In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22".
- Il testo dell' art. 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3".
- Il testo dell' art. 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall' art. 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell' art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito.
L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo".
- Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20 (Decadenza e prescrizione). - 1. L'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento".
- Il testo dell' art. 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1, devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile , in quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione.
In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione".
- Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 23 (Sospensione dei rimborsi e compensazione). - 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell' art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e' rimesso il potere di sospensione".
- Il testo dell' art. 25 del decreto legislativo n. 472 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3".

Art. 3

Sanzioni applicabili in caso di conciliazione giudiziale e di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento 1. Nell' articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , come modificato dall' articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
2. Nell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'art. 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.
Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita' di cui all' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592 . Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo".
- Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, nell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute".

Art. 4

Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
indiretti. 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 , recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
b) nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";
c) l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. L' articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.''";
d) l'articolo 17, riguardante sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). - 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa''.
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472 .
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 32, riguardante sanzioni in materia di violazioni agli obblighi documentali e di versamento dell'imposta sugli spettacoli, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 :
1) nel comma 1 le parole: "presentazione della" sono sostituite dalle seguenti: "o infedele";
2) nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 17";
b) nell'articolo 33, riguardante altre sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, come modificato dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 473 del 1997 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare.";
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, riguardante sanzioni amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, al comma 1, secondo periodo, come modificato dall' articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 , le parole: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative";
b) all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 473 del 1997 :
1) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
2) nel comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";
3) nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".
4. Nell' articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , come modificato dall' articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 , riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo n. 473 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)-b) (Omissis)".
- Il testo del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 473 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista nell'art. 318 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'art. 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995 .
- La legge 24 gennaio 1978, n. 27 ; recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978 .
- Si riporta il testo della tabella delle infrazioni allegata alla legge n. 27 del 1978 vigente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal presente decreto:
"TABELLA DELLE INFRAZIONI
=====================================================================
Titolo della infrazione Misura della soprattassa
_____________________________________________________________________ 1. - Circolazione con veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore rimorchio o navigazione con tassa annua dovuta, oltre il autoscafo senza il pagamento della pagamento del tributo evaso
tassa
_____________________________________________________________________ 2. - Circolazione con veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore, rimorchio o navigazione differenza tra la tassa annua con pagamento della tassa in dovuta a quella pagata rappor- misura inferiore a quella dovuta tata ad anno, oltre il pagamen- to della differenza di tassa
_____________________________________________________________________ 3. - Circolazione di veicolo a Soprattassa pari a tre volte
motore o navigazione di autoscafo, l'importo del canone annuo di con apparecchio di radio diffusio- abbonamento o della realtiva
ne installato, senza il pagamento tassa di concessione governati- del relativo canone di abbonamento va, oltre il pagamento del cano- ne o della tassa di concessio- ne governativa evasi
_____________________________________________________________________ 4. - Circolazione di veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore o navigazione di autoscafo differenza tra il canone annuo con apparecchio di radio diffusione dovuto e quello pagato rapporta- installato, con pagamento del to ad anno, nonche' soprattassa relativo abbonamento in misura pari a tre volta la differenza
inferiore a quella dovuta tra la tassa annua di concessio- ne governativa dovuta e quella
pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa
_____________________________________________________________________ 5. - Se il veicolo a motore o Soprattassa pari a tre volta la l'autoscafo e' adibito ad uso per differenza tra la tassa annua il quale e' dovuta una tassa mag- dovuta e quella pagata rapporta- giore di quella corrisposta ta ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa
_____________________________________________________________________ 6. - Circolazione di veicolo a Soprattassa di L. 45.000 oltre motore, rimorchio o navigazione il pagamento della differenza di di autoscafo, con carico di cose tassa dovuta in ragione del
superiore alla portata risultante maggior carico trasportato
dal documento di circolazione
_____________________________________________________________________ 7. - Trasporto di persone su Soprattassa e differenza di
autocarri appartenenti ad aziende tassa come al n. 5
agricole ed industriali senza
l'autorizzazione di cui all'art.
28 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ,
oppure inosservanza delle prescri-
zioni di cui al successivo art. 29
o trasporto di personale non dipen-
dente dalla azienda proprietaria
dell'autocarro
_____________________________________________________________________ 8. - Uso della targa di prova per Soprattassa pari a sei volte la fini diversi tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo,
oltre il pagamento della tassa
_____________________________________________________________________ 9. - Circolazione di veicoli senza Soprattassa di L. 9.000
il documento di circolazione seb-
bene la tassa risulta corrisposta
_____________________________________________________________________ 10. - Quando il veicolo o l'auto- Soprattassa di L. 9.000
scafo non porti il prescritto disco
contrassegno e non lo tenga esposto
in modo ben visibile e nel posto
stabilito (per gli autoscafi e' suf-
ficiente che il disco contrassegno
sia esposto a bordo in qualsiasi
posto purche' in modo visibile)
_____________________________________________________________________ 11. - Per ogni altra violazione Soprattassa di L. 9.000"
alle disposizioni del testo unico
approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39
_____________________________________________________________________ - Si riporta il testo del quarantanovesimo comma dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , recante "Misure in materia tributaria" abrogato dal presente decreto:
"All' art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito.
Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta.
L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce''".
- Il testo dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 32 (Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi). - 1. Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 13, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi connessi evasi.
2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'art. 17 dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi.
3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla direzione regionale delle entrate".
- Il testo dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare".
- Il testo dell'art. 24, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, e' il seguente:
"Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto disposto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.
4. l mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale" e' stata pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 .
Il capo I concerne le sanzioni amministrative e nelle sezioni I e II sono contenuti, rispettivamente, i principi generali e le modalita' di applicazione delle predette sanzioni.
- Il testo dell' art. 76 del decreto legislativo n. 507 del 1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, primo periodo, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette".
- Il testo dell' art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, dalla 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall' art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".

Art. 5

Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
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