048U0822
048U0822
Riduzione del diritto di licenza dovuto sulle navi acquistate all'estero. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 822)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
Il diritto di licenza - di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894 , convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334 e successivamente modificato - da corrispondere per le navi acquistate all'estero dallo Stato italiano o da privati e' ridotto al 2% del valore, sempreche' la immatricolazione delle navi stesse, a termini dell' art. 146 del Codice della navigazione , sia effettuata entro il 31 agosto 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 89. - FRASCA