Monitoring Gesetzessammlung

048U0927

IT - Decreti Legislativi

048U0927

Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 927)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la grazia e giustizia, per gli affari esteri, per le finanze e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dei 3 maggio 1948:

Art. 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 , nonche' a concedere le relative garanzie statali, oltre il limite di cento milioni di dollari, ma non oltre l'importo massimo di duecento milioni di dollari U.S.A.
Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1917, n. 891 .

Art. 2

Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attivita' dell'Istituto Mobiliare italiano, di cui all' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 , sono estese ad ogni altra operazione in valuta estera conclusa dall'Istituto Mobiliare italiano con l'Export Import Bank o con altri enti finanziari esteri, ai fini della ricostruzione e del potenziamento dell'industria italiana, quando le operazioni stesse siano autorizzate con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo precitato sono estese anche alle operazioni anzidette ed ai relativi finanziamenti ((da concedersi dall'Istituto Mobiliare Italiano)) .

Art. 3

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO TREMELLONI - MERZAGORA - GRASSI - SFORZA - PELLA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 135. - FRASCA
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