Monitoring Gesetzessammlung

047U1884

IT - Decreti Legislativi

047U1884

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera. (DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947 n. 1884)

Premessa

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 480 , concernente disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 , riguardante l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 , e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche modificato dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Sentita la Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

L' art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480 , e' modificato come segue:
"Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
Le erogazioni delle disponibilita' di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54 , 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 , e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, puo' emanare in virtu' dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 .
Agli effetti di quanto e' previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ".

Art. 2

L' art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480 , e' cosi' modificato:
"Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facolta' di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione".

Art. 3

I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell' art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480 , modificato come nel precedente art. 1, hanno facolta' di depositare presso banche ed istituti bancari, anche esteri, e di impiegare in investimenti fruttiferi, anche all'estero, la parte eventualmente disponibile dei fondi loro accreditati.
I depositi e gli investimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti in maniera che si possa liberamente e tempestivamente disporre dei fondi occorrenti per le esigenze delle delegazioni, e sono soggetti all'approvazione dei Ministri per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero.
I capi delle delegazioni possono erogare i frutti degli investimenti e dei depositi di cui ai precedenti commi per l'attuazione dei compiti loro demandati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1945.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - CAM PILLI - VANONI - MORANDI - SEGNI - FERRARI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht