Monitoring Gesetzessammlung

048U0440

IT - Decreti Legislativi

048U0440

Proroga del termine per la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana. (DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948 n. 440)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1

I provvedimenti previsti dall' art. 3 e dall' art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 , concernenti, rispettivamente, la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti emanati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana, possono essere adottati fino al 30 settembre 1948.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 52. - FRASCA
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