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094G0389

IT - Decreti Legislativi

094G0389

Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. (DECRETO LEGISLATIVO 02 maggio 1994 n. 315)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10/6/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azione nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; Ritenuta l'opportunita' di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Acquisto delle azioni proprie
Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle societa' controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall' art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 ".
- La direttiva del Consiglio 92/101/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 347 del 28 novembre 1992.
- La direttiva del Consiglio 77/91/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977.
Nota all' art. 1 :
- Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile cosi' recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale sociale".

Art. 2

Acquisto di azioni o quote della societa' controllante
L' art. 2359-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale della societa' controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societa' controllante e dalle societa' da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano trasferite.
La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.".
Note all' art. 2 :
- L' art. 2359-bis del codice civile cosi' recitava:
"Art. 2359-bis. (Acquisto di azioni da parte di societa' controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare ne' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona".
- Il secondo comma dell'art. 2357 del codice civile cosi' recita: "L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo".

Art. 3

Alienazione o annullamento delle azioni o quote
della societa' controllante
Dopo l' art. 2359-bis del codice civile , e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
Note all' art. 3 :
- L' art. 2437 del codice civile cosi' recita: "Art. 2437 (Diritto di recesso). - I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende piu' gravoso l'esercizio".
- Il secondo comma dell'art. 2446 del codice civile cosi' recita: "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".

Art. 4

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni
o quote della societa' controllante
Dopo l' art. 2359-ter del codice civile , e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359- bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.
Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis e' superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa' controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
Note all' art. 4 :
- Il primo comma dell'art. 2357-bis del codice civile cosi' recita:
"Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). - Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni".

Art. 5

Sottoscrizione di azioni o quote
della societa' controllante
Dopo l' art. 2359-quater del codice civile , e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante). - La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.".

Art. 6

Aggiunte al contenuto dello stato patrimoniale
Nell' art. 2424 del codice civile , il n. 1) dell'attivo B) III e' sostituito da:
"1. partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.";
l'attivo C) III e' sostituito da:
"III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.".
Note all' art. 6 :
- L' art. 2424 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso imprese controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e' risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest'ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".

Art. 7

Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori
Nell' art. 2630 del codice civile , il numero 4) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Nota all' art. 7 :
- L' art. 2630 del codice civile , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori, che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;
4) violano le disposizioni degli articoli, 2357, secondo, terzo e quarto comma; 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo comma".

Art. 8

Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie
o di azioni o quote della societa' controllante
L' art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
Nota all' art. 8 :
- L' art. 2630-bis del codice civile cosi' recitava: "Art. 2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'art. 2357quater, primo comma".

Art. 9

Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Nota all' art. 9 :
- L' art. 2632, secondo comma, del codice civile cosi' recitava: "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-bis, terzo comma".

Art. 10

Partecipazioni reciproche di societa' quotate in borsa
L' ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l' art. 2359-bis del codice civile , la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.".
Nota all' art. 10:
- Il D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , reca disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
L'art. 5, comma 8, cosi' recitava: "Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa".

Art. 11

Disposizione transitoria
Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile . Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARATTA, Ministro del commercio con l'estero e, ad interim, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, Ministro degli affari esteri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Nota all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 2359-bis e 2359-quater del codice civile si vedano, rispettivamente gli articoli 2 e 4 del decreto qui pubblicato.
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