Monitoring Gesetzessammlung

048U0020

IT - Decreti Legislativi

048U0020

Impiego del fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948 n. 20)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1

((Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformita' alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualita' dovute dallo Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purche' assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Societa' ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potra' essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potra' essere venduto per intero o per parti)) .

Art. 2

La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che per tramite del contabile del Portafoglio, anche a mezzo di aziende di credito, o direttamente sul mercato.

Art. 3

Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l' articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20 , limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."

Art. 4

Il direttore generale degli Istituti di previdenza partecipera' al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionera' anche per gli Istituti predetti.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 25. - FRASCA
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