Monitoring Gesetzessammlung

096G0429

IT - Decreti Legislativi

096G0429

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996 n. 414)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24/08/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all' art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell' art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 , con la decorrenza ivi indicata:
a) i lavoratori di cui all' art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all' art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.
3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L ' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- I commi 70 e 71 dell ' art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedono che:
"70. In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all' art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell' art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 , con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta' connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;
c) previsione del criterio del pro-rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianita' assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.
71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo".
Note all' art. 1 :
- L' art. 8 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da province o da comuni) soppresso dal presente decreto, era il seguente:
"Art. 8. - Per le aziende il cui personale e' iscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all' art. 6 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 , sara' dalla cassa nazionale assegnato ad un fondo speciale denominato 'fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto'.
Per detto fondo la cassa terra' gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.
Sul fondo cosi' costituito si intendono trasferite tutte le attivita' esistenti nei fondi costituiti a norma dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale n. 467".
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) cosi' recita: "2.
A decorrere dal primo giorno del mese succesivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali".
- Il comma primo dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) cosi' recita:
"E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:
a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , nonche' relativi allegati le successive aggiunte e modificazioni;
b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ;
c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto, operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, sempreche', per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054 , siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ".

Art. 2

Contributi 1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura restera' invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungera' la misura stessa.
2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi' per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all' art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' confermata nella misura del 33 per cento.
6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 .
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresi' applicabili le disposizioni di cui all' art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.
Note all' art. 2 :
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), cosi' recita:
"22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
- L' art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), cosi' recita:
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all' art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall' art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti'.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tramvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".
- Il comma 10 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento".
- Gli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sono i seguenti:
"Art. 8 (Responsabilita' solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende). - In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo".
"Art. 9 (Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo). - L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle regioni e' in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.
Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell' art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , unitamente all'elenco delle aziende medesime.
Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo".
- L' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come integrato dal comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , cosi' recita:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692 , recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , cosi' recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 3

Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995. 1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e' prevista la possibilita' di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidita' e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ((al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio)) ;
c) pensione di invalidita' specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a) , e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 ;
d) pensione di anzianita'.
2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianita' contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1 gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1 gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'eta' prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all' art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole tra i seguenti due importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 OTTOBRE 2013, N. 157 )) .
Restano altresi' confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell' art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 .
7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall' art. 1, commi 34 , 35 , 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830 , con le modalita' di accertamento dell'invalidita' previste dall' art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e dall'art. 29 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e di cui all'art. 13, primo comma, lettere a) e b) , della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270 . La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni e' fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.
8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di incumulabilita' con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.
9. Per le forme di invalidita' diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a) , e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 , si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, e' confermata la possibilita' di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonche' quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1 gennaio 1996.

Art. 4

Rapporti finanziari 1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l'evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale che al conto economico:
a) le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;
b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i contributi versati ai sensi dell'art. 2, nonche' l'ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici diretti o indiretti da erogare a partire dal 1 gennaio 1996.

Art. 5

Norme transitorie e finali 1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.
2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell' art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 , si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.
3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, ha facolta' di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, e' riconosciuta la facolta' di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle ammistrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa gia' costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
Entrambe le facolta' anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verra' inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato.
4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianita' assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. E' riconosciuta altresi' la validita' delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1 gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK Note all' art. 5 :
- L' art. 4 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale adetto ai pubblici servizi di trasporto) e' il seguente:
"Art. 4 (Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianita' e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianita' contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'eta' anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potra', in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di eta' pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilita' di cui al comma 7, che e' assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.
3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianita' contributiva computando, oltre all'anzianita' di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianita' rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali e' disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.
4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sara' disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalita', previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 e' elevato al 25 per cento.
5. Agli enti proprietari e' fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 .
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto".
- L' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), cosi' recita:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
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