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048U0265

IT - Decreti Legislativi

048U0265

Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico del professori universitari. (DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948 n. 265)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

I periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella classe IV, grado 6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sono rispettivamente fissati in anni 5 e in anni quattro.

Art. 2

((Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.
I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamento fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°)) . ((1)) --------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Art. 2-bis

((La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, e' effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parita' di tale decorrenza e' tenuto conto dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parita' di ogni altra condizione e' tenuto conto dell'eta')) . ((1)) --------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Art. 3

((I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresi', dei servizi prestati, dei quali e' prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianita' di cui i professori risultassero in possesso e' attribuita nel nuovo grado ed e' utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, e' tenuto conto dei servizi prestati presso Universita' statali, presso Universita' libere e presso Universita' straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.
Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947)) .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355 )) .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355 )) .
((Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114 , e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22 , i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianita' richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.
I professori gia' allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535 , ed i professori reintegrati senza limiti di eta' in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 2)) . ((1)) --------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Art. 3-bis

((I professori di grado 4°, con quattro anni di anzianita' nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1 novembre 1947, dal 1 novembre 1948 e dal 1 novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianita', al grado 3° in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251 , siano tuttora in servizio)) . ((1)) --------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Art. 4

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251 , si applicano con effetto dal 1 novembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 111. - FRASCA
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