089G0132
089G0132
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1989 n. 103)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 08/04/1989 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 21 marzo 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1. A partire dal 24 marzo 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 83.554 a L. 82.600 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.355,40 a L. 8.260 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 118 miliardi per l'anno 1989, ed in lire 153 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI