048U0677
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Modificazione dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 677)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneita' al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di eta'. E' titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari. I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta' e sempreche' posseggano il requisito della idoneita' al servizio militare incondizionato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare comma legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 50. - FRASCA