048U0612
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Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 612)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:
1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.
Art. 2
((Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione)) .
Art. 3
Al finanziamento dei lavori di cui ai presente decreto si fara' fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185 , che approva, lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 ed alle corrispondenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.
Art. 4
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 40. - FRASCA