Monitoring Gesetzessammlung

17G00083

IT - Decreti Legislativi

17G00083

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083) (DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017 n. 70)

Art. 1

Finalita'
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , il presente decreto legislativo ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche' sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all' articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione.
2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a cio' destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere da a) a g), dell'articolo 2 della citata legge n. 198 del 2016 :
«Art. 2 (Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall' articolo 137 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 , e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
h) - n) (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1989, n. 264:
«1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) - b) (omissis);
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
d) - e) (omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 21 della Costituzione :
«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 :
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - 1-5 (omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 2 - Beneficiari dei contributi all'editoria

Beneficiari dei contributi all'editoria 1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; (1) (2) (3) (6) (8) (10) ((12)) b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198 ; (1) (2) (3) (6) (8) (10) ((12)) c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; (1) (2) (3) (6) (8) (10) ((12)) d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall' articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 810, lettere b) e c)) che "Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 , sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: [...]
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 , in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 , e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , nel modificare l' art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , nel modificare l' art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , nel modificare l' art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , nel modificare l' art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , nel modificare l' art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ".
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , nel modificare l' art. 1, comma 394 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si applica anche alle imprese editrici di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 , nel modificare l' art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ".

Art. 3 - Soggetti non ammessi ai contributi

Soggetti non ammessi ai contributi 1. Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all' articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quinquiesdecies) che "Nelle more della revisione organica della normativa di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 , si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati". CAPO II Capo II REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art. 4 - Cooperative giornalistiche

Cooperative giornalistiche 1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 .
2. Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
3. Per essere ammesse al contributo le cooperative giornalistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) la mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento del contributo;
b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime;
c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) aver espressamente previsto nello statuto:
1. la partecipazione alla compagine societaria degli altri giornalisti della cooperativa che ne facciano richiesta, aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva;
2. la possibilita' da parte di ciascun socio ordinario di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa e il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile ;
3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, piu' di un terzo del capitale sociale e, per le altre, piu' di un quinto;
4. il divieto per ciascun socio ordinario di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo.
4. Nel caso sia verificato, in capo a taluno dei soci di una cooperativa giornalistica, il possesso di partecipazioni in altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilita' di accedere al contributo.
5. Ove la cooperativa giornalistica si sia avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall' articolo 2545-sexies del codice civile , la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli da 2511 a 2520 del codice civile :
«Art. 2511 (Societa' cooperative). - Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.».
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.».
«Art. 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e' documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale dei prodotti.».
«Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.».
«Art. 2515 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.».
«Art. 2516 (Rapporti con i soci). - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.».
«Art. 2517 (Enti mutualistici) - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.».
«Art. 2518 (Responsabilita' per le obbligazioni sociali). - Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.».
«Art. 2519 (Norme applicabili). - Alle societa' cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa' per azioni.
L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.».
«Art. 2520 (Leggi speciali). - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.».
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236:
«Art. 15 (Istituzione). - 1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 , presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalita' di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31:
«Art. 4 (Soci sovventori). - 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile .
6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.».
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell' art. 2545-sexies del codice civile :
«Art. 2545-sexies (Ristorni) - L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».

Art. 5 - Requisiti di accesso

Requisiti di accesso 1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale, esercitino unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell'annualita' per la quale la domanda di contributo e' presentata;
b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo;
c) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva secondo le modalita' indicate all'articolo 7;
d) impiego, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
e) per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e' da intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l'edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera, il relativo contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo i criteri di cui all'articolo 9.
2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
b) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e conformita' degli assetti societari alla normativa vigente;
c) assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall' articolo 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250 ; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile e dell' articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 ; la presentazione di piu' domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo;
d) proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 ;
e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
f) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento. ((I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.))

Art. 6 - Distribuzione e vendita delle copie su carta

Distribuzione e vendita delle copie su carta 1. Ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera e), per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegate, quelle poste in vendita mediante abbonamento a titolo oneroso nonche' mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto, non controllato dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegato, per una pluralita' di copie qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.
Sono, altresi', considerate copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
2. Non si considerano copie distribuite quelle diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non e' individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco e' da intendersi la vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati al comma 1.
4. Nel caso di testate vendute in abbinamento ad altre, per le quali non e' individuabile il distinto prezzo di vendita, l'individuazione del prezzo e' effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in possesso dell'impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata.

Art. 7 - Edizione in formato digitale della testata

Edizione in formato digitale della testata 1. Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalita' tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu' editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonche' di funzionalita' per l'accessibilita' alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita'.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), i contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
3. Per materiale informativo originale di cui al comma 2, si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
4. In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilita' puo' essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
5. L'edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento, di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitale nonche' di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.

Art. 8 - Criteri di calcolo del contributo

Criteri di calcolo del contributo 1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web;
g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche' idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute.
6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate:
a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non puo' superare i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
9. I costi dell'edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro.
10. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione piu' utenze individuali.
13. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano altresi' i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di eta' inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
d) una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto dall' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile non puo' comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa.
16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.».

Art. 9 - Criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale

Criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale 1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) il contributo per l'edizione in formato esclusivamente digitale comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi per la produzione della testata di cui all'articolo 8, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, purche' l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 40.000; il rimborso non puo' superare il limite complessivo di 1.000.000 di euro. Si applica il limite di cui all'articolo 8, comma 7.
3. La quota di contributo per le copie vendute e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie vendute si intendono quelle indicate all'articolo 8, comma 12. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro.
4. Per sostenere le imprese innovative nelle politiche volte allo sviluppo dell'occupazione, al potenziamento della formazione professionale per la qualita' dell'informazione ed all'ampliamento dell'offerta informativa multimediale, il contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale e' incrementato attraverso la valorizzazione delle voci che seguono, con le modalita' e nelle misure indicate:
a) un rimborso pari al 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto dall'impresa editrice per l'assunzione, nel periodo di riferimento del contributo, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali, assunti con contratti di lavoro anche non a tempo indeterminato;
b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice;
c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari:
1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000;
2) al 3 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili superiore a 100.000.
5. All'edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.
CAPO III Capo III PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art. 10 - Domande e documentazione

Domande e documentazione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.

Art. 11 - Erogazione del contributo

Erogazione del contributo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.
3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento della rata e' subordinato alla verifica della regolarita' contributiva previdenziale nonche' a quella di non inadempimento ai sensi dell' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.
6. La rata a saldo e' versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.
Note all'art. 11:
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.
- Si riporta il testo dell' art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

Art. 12 - Termine di conclusione del procedimento

Termine di conclusione del procedimento 1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 .
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell' articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299:
«Art. 6 (Attivita' di controllo). - 1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.».

Art. 13 - Verifiche a campione

Verifiche a campione 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua accertamenti e verifiche a campione sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 75 (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
CAPO IV Capo IV CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE

Art. 14 - Beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione presso le comunita' presenti sul territorio italiano espressione delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. Alle imprese editrici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria. Alle stesse imprese non si applica il limite al contributo complessivamente erogabile previsto dall'articolo 8, comma 15.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui al presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297:
«Art. 2 - 1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.».
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.
CAPO V Capo V CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO Sezione I Disposizioni generali

Art. 15 - Beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione italiana all'estero.
2. Possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano:
a) quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
b) periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
3. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.

Art. 16 - Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera

Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera 1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e salvo diversa previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui il contributo si riferisce.
2. Le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette a conversione in valuta straniera.
3. La documentazione in lingua straniera e' accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale.
CAPO VI Sezione II Quotidiani diffusi all'estero

Art. 17 - Requisiti di accesso

Requisiti di accesso 1. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettere a) e b). La trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.
2. Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5.
3. Ai fini del requisito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali.
4. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Art. 18 - Criteri di calcolo del contributo

Criteri di calcolo del contributo 1. Il contributo a favore delle imprese editrici di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.
2. Il contributo e' calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 per i quotidiani. Per personale dipendente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa.
3. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 5.

Art. 19 - Procedimento per la concessione del contributo

Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il quotidiano e' diffuso presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.
3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude nel termine previsto dall'articolo 12. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.

Art. 20 - Erogazione del contributo

Erogazione del contributo 1. Le imprese editrici di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 .
2. Il contributo e' erogato con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 11. La rata di anticipo e' liquidata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 1, e delle altre verifiche previste per legge.
3. Il contributo e' pagato in euro ovvero, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.
CAPO VII Sezione III Periodici diffusi all'estero

Art. 21 - Requisiti di accesso

Requisiti di accesso 1. Alle imprese editrici di periodici italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c), e), f) e g).
2. Alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, commi 1, lettere a) e b) e 2.
3. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) periodicita' almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
b) trattazione di argomenti di interesse delle comunita' italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria. Per le testate edite all'estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.

Art. 22 - Criteri di calcolo del contributo

Criteri di calcolo del contributo 1. Le risorse assegnate al sostegno delle imprese editrici di periodici di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono suddivise, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, in due stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e a quelli editi all'estero.
2. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti di cui al comma 1, una quota, pari al 10 per cento, e' attribuita in parti uguali agli aventi titolo; la restante quota e' destinata al rimborso dei costi di produzione della testata ed alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
3. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi alla produzione della testata su carta e in formato digitale, in parallelo con l'edizione cartacea, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, nell'anno di riferimento del contributo:
a) costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, fino ad un importo complessivo di 50.000 euro; per i periodici editi all'estero, per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa;
b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web;
g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.
4. I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono rimborsati nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento.
5. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, e' calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna copia.
Se il prezzo effettivo di vendita, convertito in euro ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e' inferiore all'importo indicato nel presente comma, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e vendute si intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12.
6. Il contributo non puo' superare il limite massimo del 5 per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.

Art. 23 - Procedimento per la concessione del contributo

Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il periodico e' diffuso presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi e' concluso entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.

Art. 24 - Erogazione del contributo

Erogazione del contributo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento e' assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero, il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia.
3. Il contributo e' pagato in euro o, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza, determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.
4. Per le imprese editrici di periodici editi in Italia, il pagamento del contributo e' altresi' subordinato all'accertamento della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e negli adempimenti a seguito della verifica di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 24:
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.
- Per il riferimento all'art. 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , si veda nelle note all'art. 11.
CAPO VIII Capo VI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI Sezione I Disposizioni generali

Art. 25 - Beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici, agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi contributi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalita' a sostegno del settore.
2. Alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono concessi contributi per i periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.
CAPO IX Sezione II Periodici per non vedenti e ipovedenti

Art. 26 - Requisiti di accesso

Requisiti di accesso 1. Agli enti e alle associazioni che editano i prodotti editoriali di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e f). Alle imprese che editano i medesimi prodotti editoriali si applicano, oltre ai requisiti di cui al primo periodo, quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b).
2. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.

Art. 27 - Erogazione del contributo e criteri di calcolo

Erogazione del contributo e criteri di calcolo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.
2. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la ripartizione del contributo e' effettuata annualmente secondo i seguenti criteri:
a) il 10 per cento in parti uguali tra le imprese, enti e associazioni aventi diritto;
b) il 30 per cento in proporzione al numero delle uscite; nel caso di pubblicazione su supporto informatico, le uscite sono da considerarsi in relazione al singolo supporto; i supplementi non rilevano come uscite;
c) il 50 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo, cosi' suddiviso:
1) l'85 per cento per la diffusione delle riviste in braille, supporti informatici e nastro magnetico;
2) il 15 per cento per la diffusione in caratteri normali;
d) il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti.
3. Per copie distribuite si intendono quelle fatte pervenire su richiesta degli utenti, anche in connessione con il versamento di quote associative mediante espressa doppia opzione ovvero su richiesta di enti, istituzioni o associazioni per finalita' a sostegno del settore. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2, lettera c), i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento dei numeri della rivista principale.
4. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, ente o associazione non puo' comunque essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.
Note all'art. 27:
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.

Art. 28 - Procedimento per la concessione del contributo

Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
2. L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.
CAPO X Sezione III Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti

Art. 29 - Requisiti di accesso

Requisiti di accesso 1. Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e degli utenti che, nell'anno di riferimento del contributo, risultano regolarmente iscritte nell'elenco istituito dall' articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere d) e f).
3. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.
Note all'art. 29:
- Per il riferimento all'art. 137 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005 , si veda nelle note all'art. 2.

Art. 30 - Erogazione del contributo e criteri di calcolo

Erogazione del contributo e criteri di calcolo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.
2. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la ripartizione del contributo e' effettuata annualmente secondo i seguenti criteri:
a) il 10 per cento in parti uguali tra le associazioni aventi diritto;
b) il 25 per cento in proporzione al numero delle uscite nell'anno di riferimento del contributo; a tal fine i supplementi non rilevano come uscite;
c) il 40 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo; i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento delle copie distribuite della rivista principale;
d) il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione;
e) il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste edite in formato digitale secondo le modalita' previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
3. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non puo' essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato.
Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.
Note all'art. 30:
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016 , si veda nelle note all'art.
1.

Art. 31 - Procedimento per la concessione del contributo

Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
2. L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.
CAPO XI Capo VII ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 5 agosto 1981, n. 416 :
1) articolo 22;
2) articolo 23;
3) articolo 24;
4) articolo 54;
b) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 :
1) articolo 14, commi 1 e 3;
2) articolo 20;
3) articolo 29;
c) legge 25 febbraio 1987, n. 67 :
1) articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
2) all'articolo 13, comma 1, le parole: «8,» e: «, 10» sono soppresse;
3) articolo 28, comma 5;
d) decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78 ;
e) legge 7 agosto 1990, n. 250 :
1) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e»; le parole:
«dell'art. 11 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ,» e le parole «dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987 » sono sostituite dalle seguenti «dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge»;
2) articolo 3, commi 2, 2-bis;
3) all'articolo 3, comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive.»; il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
4) articolo 3, commi 2-quater, 3, lettera b), 3-bis, 4 e 5;
5) all'articolo 3, comma 13, dopo le parole: «I contributi» sono soppresse le seguenti: «di cui ai commi 10 e 11 e»; dopo le parole: «di quelli di cui ai commi» sono soppresse le seguenti: «2, 5,»;
6) articolo 3, comma 14;
f) articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 ;
g) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 ;
h) articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ;
i) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1999, n. 218 ;
l) all' articolo 21, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62 , e' soppresso il secondo periodo;
m) articolo 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
n) articolo 1, commi 454 , 457 , 462 e 574 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
o) all' articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' soppresso il secondo periodo;
p) all' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , le parole: «commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter,»;
q) decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 :
1) articolo 1;
2) articolo 2, comma 3;
3) articolo 6, comma 1;
4) articolo 12, comma 2;
r) decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 :
1) articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
2) articolo 1-bis;
3) articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;
4) articolo 3, commi 1, 3, 4;
s) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi alle imprese editoriali ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 »;
t) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 »;
u) decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138 .
Note all'art. 32:
- Gli articoli 14, commi 1 e 3, 20 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 recante (Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1982, n. 139, come abrogati dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019, recavano:
«Art. 14 (Requisiti per l'accesso alle provvidenze). - (abrogato).
Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.
(abrogato).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorche' le testate siano edite da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attivita' imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 8 (Contributi ai quotidiani). - (1.- 7.). (abrogati)
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.
(9.- 14.). (abrogati)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 della citata legge n. 67 del 1987, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 13 (Modalita' di erogazione dei contributi). - 1.
In base a quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli artt. 9 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo.
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata legge n. 67 del 1987, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 28 (Ente nazionale per la cellulosa e la carta).
- 1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.
5. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 250 del 1990, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. (abrogato).
2-bis. (abrogato).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2-quater. (abrogato).
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a)
b) (abrogato).
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7.
8.
9.
10.
11.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12.
13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
14. (abrogato).
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54.».
- Si riporta il testo del comma 1247 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 1 - 1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 10 (Disposizioni concernenti l'editoria). - 1.
Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non puo' comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 2 (Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1.
2.
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 6 (Attivita' di controllo). - 1. (abrogato).
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 12 (Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. (abrogato).
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria). - 1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. - 6 (abrogati).
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
7-bis.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero".».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo). - 1. - 4 (abrogati).
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
7. (abrogato).
7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 3 (Editoria digitale). - 1. (abrogato).
2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.
3. - 4 (abrogati).
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,».
5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili.".».

Art. 33 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'annualita' di contributo successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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