048U0355
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Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 355)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio, e col Ministro per i lavori pubblici; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e delle indennita' di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303 , e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460 .
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948.
Art. 2
Ai lavoratori indicati dall'art. 1 del presente decreto, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1947, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1947.
Art. 3
La concessione della gratifica natalizia di cui al precedente art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - SCELBA - TREMELLONI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 191. - FRASCA