Monitoring Gesetzessammlung

098G0052

IT - Decreti Legislativi

098G0052

Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998 n. 19)

Art. 1 - Trasformazione

Trasformazione 1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438 , e successive modificazioni, e' trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Societa' di cultura La Biennale di Venezia".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
La legge 26 luglio 1973, n. 438 , reca:
"Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale
di Venezia"".

Art. 2

(( (Personalita' giuridica). )) (( 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La Fondazione ha sede in Venezia. ))

Art. 3 - Scopi

Scopi 1. La Societa' di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attivita' stabili di ricerca, nonche' manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
2. La Societa' di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3. La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
(( 3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali. ))

Art. 4 - Statuto

Statuto (( 1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3. )) 2. Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1 )) .
4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Art. 5 - Partecipazione

Partecipazione 1. Partecipano alla Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi' soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'. (( Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 24 del codice civile . ))

Art. 6

(( (Patrimonio). )) (( 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria; b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l' articolo 473 del codice civile .
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento. )) CAPO II Capo II Organi

Art. 7 - Organi

Organi 1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per ((non piu' di due volte)) e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

Art. 8 - Presidente

Presidente 1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Societa' di cultura e ne promuove le attivita'.
(( 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione. ))

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

Consiglio di amministrazione (( 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1 )) .
4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Societa'.
(( 5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1 )) .

Art. 10

(( (Compiti del consiglio di amministrazione). )) (( 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione; c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) definisce l'organizzazione degli uffici; e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale; f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti; g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale; i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione.
La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso; l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione; m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. ))

Art. 11

(( (Comitato scientifico). )) (( 1. Presso la Fondazione e' istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico. ))

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore ((al 20 per cento)) , un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.
CAPO III Capo III Attivita' culturali

Art. 13 - Settori culturali

Settori culturali 1. La Societa' di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attivita' permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonche' alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
2. Lo statuto puo' definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

Art. 14 - (Direttori dei settori di attivita' culturale).

(Direttori dei settori di attivita' culturale). 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. ((La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati)) .
Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 )) .
4. Le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori dei settori di attivita' culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori dei settori di attivita' culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Art. 15 - Archivio storico delle arti contemporanee

Archivio storico delle arti contemporanee 1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attivita' anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.
2. Per il perseguimento delle sue finalita' l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilita', con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.
3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, universita' e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.
4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Societa' di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attivita' o manifestazioni.

Art. 16 - Svolgimento delle attivita' culturali

Svolgimento delle attivita' culturali 1. Le attivita' promosse dalla Societa' di cultura nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprieta' e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
3. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.
CAPO IV Capo IV Disposizioni in tema di gestione

Art. 17 - (Direttore generale).

(Direttore generale). 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per ((non piu' di due volte)) , e puo' essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.

Art. 18 - Personale

Personale 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Societa' di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall' articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante: "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", e' il seguente:
"Art. 13 (Indennita' di anzianita'). - All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale, una indennita' di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza
interruzione presso l'ente di appartenenza, nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 19 - Disponibilita' finanziarie

Disponibilita' finanziarie 1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; (( c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione; )) d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; e) i proventi di gestione; f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 -bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Art. 20 - Norme in tema di patrimonio e di gestione

Norme in tema di patrimonio e di gestione 1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' ((, secondo le modalita' previste dall' articolo 473 del codice civile ,)) e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Art. 21 - Scritture contabili e bilancio

Scritture contabili e bilancio 1. La Societa' di cultura, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall' articolo 2214 del codice civile .
2. Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 2214 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".
- Gli articoli 2423 , 2424 , 2425 , 2426 , 2427 , 2428 e 2429 del codice civile sono cosi' formulati:
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire".
"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni ( B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante ( C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti vero imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15+16-17).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
26) utile (perdita) dell'esercizio".
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".
"Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci ''costi di impianto e di ampliamento'' e ''costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita''', nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci ''ratei e risconti attivi'' e ''ratei e risconti passivi'' e della voce ''altri fondi'' dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composione della voce ''altre riserve'';
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci ''proventi straordinari'' e ''oneri straordinari'' del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono".
"Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'".
"Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime".

Art. 22 - Conservazione dei diritti

Conservazione dei diritti 1. La Societa' di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Societa' di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo gia' previsto dall' articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Societa' di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attivita' e manifestazioni della Societa' di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.
3. La Societa' di cultura e' ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Societa' di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Societa' di cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 recante: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''" cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 866 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1980, n. 349) e' il seguente:
"Art. 35. - Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo ''La Biennale di Venezia'', di cui all'art. 5, lettera b), della presente legge e' fissato con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), n. 4, dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera l), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all' art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni, di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.
Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
I contributi assegnato dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''".

Art. 23 - Amministrazione straordinaria

Amministrazione straordinaria 1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 24 - Vigilanza

Vigilanza 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero ((per i beni e le attivita' culturali)) le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio.
CAPO V Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1 ))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1 ))

Art. 27 - Abrogazione

Abrogazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438 , la legge 13 giugno 1977, n. 324 , ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all' art. 27:
- La legge 26 luglio 1973, n. 438 , reca: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''". La legge 13 giugno 1977, n. 324 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1977, n. 166, ha modificato la legge 26 luglio 1973, n. 438 .
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