Monitoring Gesetzessammlung

096G0559

IT - Decreti Legislativi

096G0559

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389. (DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996 n. 565)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e la legge 5 marzo 1963, n. 389 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzioni del fondo e soggetti interessati 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell' art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995 .
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualita' pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti gia' iscritti nella gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 , utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresi' iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilita' familiari e che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
3. L'iscrizione al Fondo e' compatibile con lo svolgimento di un'attivita' lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuita', tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolmenti.
- Il comma 33 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni" istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione".
- La legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1963, n. 90.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 33 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e gli estremi di pubblicazione della legge n. 389 del 1963 , istituita della "Mutualita' pensioni" si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Contribuzione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144 .
3. In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva matematica.
4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47 )) .

Art. 3

Prestazioni 1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57 anno di eta' con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all' art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' con almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilita', con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Note all'art.3:
- Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 , e' il seguente:
"6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventule assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'annosolare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile . Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 4

Calcolo del trattamento pensionistico 1. L'importo del trattamento pensionistico e' determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all' art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , salvo quanto disposto al comma secondo.
((2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all' art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Con le medesime modalita', i coefficienti cosi determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica)) 3. L'importo della pensione di inabilita' e' determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva eta' di pensionamento, se superiore.

Art. 5

Comitato amministratore 1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed e' composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente e' eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:
a) predispone, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
b) delibera in ordine alle modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato e' di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
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