097G0504
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Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997 n. 467)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 20/1/1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi concernenti l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio e il coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259 , che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 ; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996 , con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996 ; Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996 , e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega; Acquisito il parere della citata commissione parlamentare; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio 1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.
3. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 ed e' versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
L'importo da versare e' pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per cento per il terzo.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all' articolo 2365 del codice civile , con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prev- edendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
(Omissis);
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito".
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259 , recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1997, n. 185 , concernente differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alla dichiarazioni di successione:
"1. All' art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari''. Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
- Si riporta il testo dei commi 13 , 15 e 16 dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione".
"16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari".
- Si riporta il testo dell' art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 , recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interessi comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali":
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge n. 142/90 , recante ordinamento delle autonomie locali:
"Art. 17. (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione dell' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 105, commi 2 , 3 e 4 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917 :
"2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
3. Se il 64% del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15% del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore".
- Si riportano i testi degli articoli 2365 e 2445 del codice civile :
"Art. 2365 (Assemblea strordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452".
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia".
Art. 2
Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi volte a
sostituire la disciplina della maggiorazione di conguaglio. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Se l'ammontare dei crediti d'imposta", sono inserite le seguenti: "Salvo quanto disposto nel comma 3-bis,";
2) nell'articolo 11, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.";
3) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105";
4) il comma 2 dell'articolo 91-bis e' abrogato;
5) nell'articolo 94, comma 1, prima delle parole "Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta", sono inserite le seguenti: "Salvo quanto disposto nel comma 1-bis,";
6) nell'articolo 94, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.";
7) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 96 e' sostituito dai seguenti:
"Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma";
8) il comma 1 dell'articolo 96-bis e' sostituito dal seguente:
"1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma";
9) nell'articolo 96-bis i commi 3 e 4 sono abrogati;
10) l'articolo 105 e' sostituito dal seguente:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell' art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 58,73 per cento degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962 . La misura di tali sanzioni e' raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.";
11) dopo l'articolo 105, e' inserito il seguente:
"Art. 105-bis (Versamenti integrativi). - 1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione e' stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonche' quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .";
12) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
"Art. 106 (Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali). - 1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5 , della legge 1 marzo 1986, n. 64 , rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla meta', si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.";
13) dopo l'articolo 106, e' inserito il seguente:
"Art. 106-bis (Credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, e' computata fino a concorrenza di detto credito nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma.";
14) nell'articolo 122, comma 4, lettera b), le parole da "Ai soci compete" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 11 del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
oltre 6 fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire . . . . . . . 62 per cento.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa a periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
- Si riporta il testo dell' art. 14 del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legg 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 , azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile , ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione".
- La legge n. 77 del 23 marzo 1983 reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983 .
- Il D.Lgs. n. 84 del 25 gennaio 1992 reca: "Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE , relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operandi nella forma di societa' di investimento e capitale variabile" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992 , supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell' art. 87 del testo unico n. 917/86 :
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato".
- Si riporta il testo dell' art. 91-bis del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.
2. (Abrogato)".
- Si riporta il testo dell' art. 94, del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 94 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma, dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14." - Si riporta il testo dell' art. 96, del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili distribuiti da societa' collegate al sensi dell' art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'art. 7.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".
- Si riporta il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- Si riporta il testo dell' art. 96-bis del testo unico n. 917/86 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4, dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/1990/CEE Consiglio del 23 luglio 1990 ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschafisteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
Art. 3
Disposizioni transitorie 1. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche' delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliber- ate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
2. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numero 14), si applicano con riguardo alle trasformazioni che hanno effetto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
3. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono compresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che, ai sensi dell'articolo 105, conuna 3, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto si considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ;
c) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell' articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1995, n. 85 , nonche' l'11 per cento di dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995;
d) i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), che non e' stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi;
e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) il 55,24 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 2,2 per cento ed il 49,84 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5,6 per cento, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 8) e 9), ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore con detti utili;
c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.
6. L'articolo 107 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla compensazione e al rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'articolo 105 dello stesso testo unico, devono intendersi effettuati all'articolo 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10).
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 408/1990 :
"1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 22 del D.L.
n. 41/1995 , convertito dalla legge n. 85/1995 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse:
"4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell' art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e dell' art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva".
- Si riporta il testo dell' art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 recante: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni":
"Art. 34. - Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 . La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.
Se per effetto del conferimenio l'aumento del capitale della societa' esistente o il capitale della societa' da costituire e' superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalita' di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o societa' apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalita' dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o societa' interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o societa' stessa per il periodo d'imposta in cui e' avvenuto il conferimento".
- Si riporta il testo dell' art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 recante: "Modificazioni alla discliplina della imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria":
"Art. 10. - Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell' art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell' art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e suc- cessive modificazioni".
- Si riporta il testo dell' art. 96-bis del testo unico n. 917/1986 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dell'art. 2 del presente decreto:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990 ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all' art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1.
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
- Si riporta il testo dell' art. 102 del testo unico n. 917/1986 :
"Art. 102 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all' art. 2425, lettera A), n. 1, del codice civile , e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' art. 2425, lettera B), n. 9 ), lettere a) e b), del codice civile , superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
- Si riporta il testo dell' art. 107 del testo unico n. 917/1986 :
"Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 105 viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all' art. 44, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'art. 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto art. 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94".
- Si riporta il testo dell' art. 105 del testo unico n. 917/1986 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2 del presente decreto:
"Art. 105 (Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio). - 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.
2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.
6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente; b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6.
8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta e' in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.
9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziche' a quella del 1 dicembre 1983".
Art. 4
Disposizioni speciali 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento. ((3)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasilli: Flick ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 del presente articolo e' ridotta al 44,12 per cento.