Monitoring Gesetzessammlung

048U0664

IT - Decreti Legislativi

048U0664

Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali. (DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948 n. 664)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all' art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232 , e ridotta di 38 milioni di lire.
L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali ( art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571 , convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38 ), e' aumentata di 38 milioni di lire.

Art. 2

Per la ricostruzione e sistemazione di enopoli e cantine sociali distrutti o danneggiati dalla guerra nelle zone determinate ai sensi dell' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 , puo' essere concesso in aggiunta al contributo di cui all' art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 , il concorso di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 , con la osservanza delle condizioni ivi stabilite e fermo rimanendo, per il complesso delle due forme di intervento ragguagliato il secondo in capitale, il limite massimo del 60%.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell'art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiala della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 75. - FRASCA
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