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048U0031

IT - Decreti Legislativi

048U0031

Costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948 n. 31)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1

Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato, nonche' alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' costituito un fondo di centotrentacinque milioni di lire. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1073 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 , viene elevato a L. 620.000.000."

Art. 2

((Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo e' aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle societa' e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonche' le somme comunque dovute per interessi sui mutui)) .

Art. 3

I mutui di cui al presente decreto, saranno concessi dal Ministro per le finanze, previo parere di una Commissione, costituita presso la Direzione generale del demanio e composta dal direttore generale del Demanio che la presiede, da un ispettore generale amministrativo della stessa Direzione generale del demanio, da un ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), da un funzionario di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), da un funzionario amministrativo preposto alla Divisione del demanio mobiliare (Direzione generale del (demanio) e da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.
La Commissione sara' nominata con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4

Le modalita' per la concessione dei mutui saranno stabilite dal Ministro per le finanze in base a motivate proposte che la Commissione di cui all'articolo precedente e' tenuta a fare di volta in volta in vista delle varie esigenze cui si dovra' provvedere.

Art. 5

Tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto saranno redatti in carta libera e soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Art. 6

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 31. - FRASCA
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