092G0482
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Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395. (DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 445)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e); VISTI l' articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e l' articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172 ; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990 ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Preposizione alla funzione di Direttore
di ufficio centrale o di ufficio equiparato) 1. Alla funzione di direttore di ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o di ufficio equiparato sono preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria e magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura. 2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ed ai magistrati in base alla particolare esperienza ed alla particolare preparazione acquisite nel corso dell'esercizio delle loro precedenti funzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990 , recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990 .
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere c), d) ed e), e 28 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
Art. 30 (Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).
"(Omissis).
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
(Omissis);
c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignita', a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalita' poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attivita' ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del Tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senaato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Art. 2
(Attribuzioni di incarichi a magistrati) 1. Per la particolare natura dell'attivita' svolta e per le specifiche esigenze di raccordo con la funzione giurisdizionale e con l'ordine giudiziario, agli uffici centrali ai quali sono affidate attribuzioni relative ai detenuti, agli internati ed al trattamento, alle attivita' di legislazione, studio e ricerche, ed a banche dati concernenti i detenuti, gli internati ed i sottoposti a misure privative o limitative della liberta', sono preposti, in qualita' di direttori e di addetti, magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti delle dotazioni del personale di magistratura addetto al Ministero di grazia e giustizia. 2. I magistrati addetti sono preposti agli incarichi di vice direttore di ufficio e di direttore di divisione.
Art. 3
(Piante organiche dei dirigenti) 1. Le piante organiche dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria sono determinate come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, che sostituiscono i quadri B, C, D ed E contenuti nella tabella IV annessa all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, comprese quelle apportate dall' articolo 83 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dagli articoli 34 e 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e dall' articolo 26 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
Note all'art. 3, comma 1:
- Si trascrivono i quadri B, C, D ed E che erano contenuti nella tabella IV annessa all'allegato II del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo):
----> Vedere Tabelle alle Pagg. 153 e 154 della G.U. <----
Art. 4
(Nomina a Dirigente Generale
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. La nomina a Dirigente Generale dell'Amministrazione penitenziaria e' conferita ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . I Dirigenti Generali sono scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell' art. 25 del D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente:
"Art. 25 (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori). - La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amminstrazioni interessate".
Art. 5
(Permanenza negli incarichi presso il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) 1. La permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per dirigenti superiori, primi dirigenti e magistrati addetti agli uffici non puo' avere durata superiore a cinque anni. 2. Per esigenze di servizio, l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. In sede di prima applicazione i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
(Clausola finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell' articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996 e 1997 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 6, comma 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 44 della legge n. 395/1990 :
"Art. 44 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria';
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Allegato
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Parte di provvedimento in formato grafico