096G0671
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Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. (DECRETO LEGISLATIVO 04 dicembre 1996 n. 658)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 8-1-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
C o n t r i b u t i 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi e' quella definita dall' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo e' stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data e' stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996 .
4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalita':
a) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;
b) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;
c) dal 1 gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;
d) dal 1 gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;
e) dal 1 gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
6. La disposizione di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' abrogata. Il contributo al Fondo dovra' essere versato con le modalita', nei termini e con la periodicita' vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:
a) le disposizioni contenute nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e successive modificazioni e integrazioni, nell' articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;
b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalita' e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all' art. 1 :
- L' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692 , recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.
Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
- L' art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi' recita:
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all' art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall' art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti'.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".
- Il testo del dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) in data 21 febbraio 1996, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell' art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, gia' fissata per la generalita' dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, e' elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.
2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 .
3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entita' delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale e' posto a carico del datore di lavoro.
4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e all' art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 , si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.
5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:
a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
b) contributi per i trattamenti economici di maternita' relativi ai rispettivi settori:
da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:
da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
da 2,75 per cento a 0,01 per cento.
Art. 2. - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 3. - La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 , e' il seguente: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioini ed integrazioni".
- Il testo del terzo comma dell'art. 7 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre".
- L' art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 228 , sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) come modificato dall' art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , cosi' recita:
"Art. 5. - Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore durante l'assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni".
- Il testo dell' art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non infeiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati ferma restando l'anzianita' assicutariva, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali e' previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attivita' lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 , sono sostituiti dai seguenti:
'Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulta versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative'.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 , pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato al mese.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero".
- L' art. 8 della legge 23 aprile 1991, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) cosi' recita:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanati percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei prccedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento econornico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell' art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 , e della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e successive modificazioni e integazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ed altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".
Art. 2
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell' articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995 .
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 .
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.
Note all' art. 2 :
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , e' il seguente: "17. Con decorrenza dal 1 gennnaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 , e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'incremento delle setttimane di referimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , e' il seguente: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , e' il seguente: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla nortativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
Art. 3
Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche 1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e' elevata a quaranta anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .
4. Per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 .
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall' articolo 1, commi 6 , 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995 .
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 .
8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3 e 4, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni gia' accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e all'articolo 10, comma 5 , della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1996, le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 , come modificata dall' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e dall' articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facolta' di prosecuzione volontaria di cui all' articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' consentita la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilita' e' consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 , in vigore alla data della cessazione stessa.
12. Le facolta' di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. E' abrogato l' articolo 28, primo comma, lettera c), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Note all' art. 3 :
- Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) cosi' recita: "3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contriburiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell' art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e dell' art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 , ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all' art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ".
- L' art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale) cosi' recita:
"Art. - 6. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicuzione generale obbligatoria.
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 , in deroga all'art. 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dai primo giorno del mese successivo a quello nel quale e stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene in caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- L' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attivazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) cosi' recita:
"Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo muturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108 .
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esoneranvi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 , e' il seguente:
"1. La tabella di cui all' art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' cosi' modificata:
Quote d corri per di a Quote di retribuzione eccedenti il limite cont (espresse in percentuale del limite stesso) com -
Sino al 33 per cento
Dal 33 per cento al 66 per cento
Dal 66 per cento al 90 per cento
Oltre il 90 per cento
- I commi 6 , 7 , 11 , 20 , 21 e 22 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. - 10. (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previo al comma 6.
12. - 19. (Omissis).
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrerza dei redditi stessi".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascn anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
- Per il testo della lettera b) del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 4 e dei commi terzo e quarto dell' art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) e' il seguente:
"Art. 4 (Trattamento minimo di pensione diretta). - A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico".
"Art. 10 (Pensione di anzianita'), commi terzo e quarto.
- L'importo della pensione e' diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per osni anno di anticipo del pensionamento risperto all'eta' pensionabile ed e' invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, e' comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta".
- L'ultimo comma dell' art. 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) cosi' recita: "Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore".
- Il comma 5 dell'art. 10 della legge n. 672 del 1973 , cosi' recita: "Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di eta' che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come un anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei".
- L' art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) ha sostituito l' art. 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 il cui testo e' il seguente:
"Art. 18. - I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) posssano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini o di 50 anni se donne;
c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".
- L' art. 6 del D.Lgs. n. 503/92 e' il seguente:
"Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947. n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e con riferimenio a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo".
- L' art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita:
"Art. 11 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
TABELLA A ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Periodo di riferimento Uomini Donne
-- -- --
Dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61 anno 56 anno
Dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 62 anno 57 anno
Dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 anno 58 anno
Dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 anno 59 anno
Dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno".
- L' art. 12 della legge n. 1450/1956 , come modificato dall' art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , cosi' recita:
"Art. 12. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo".
- Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 , e' il seguente: "2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata".
- La lettera c) del primo comma dell'art. 28 della legge n. 1450/1996 , ora abrogata dal presente decreto, cosi' recitava:
"Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a)-b) (omissis);
c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza".
Art. 4
Prestazioni di invalidita' 1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Note all'art. 4:
- I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recitano:
"42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assiczzzione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
- L'art. 7 della legge n. 155/19981, cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell' art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposzzione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l' art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 ".
- Il testo del secondo comma dell'art. 16 e dell' art. 19 della legge n. 1450 del 1956 , abrogati dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 16, secondo comma. - Qualora l'invalidita' provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo e' dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione".
"Art. 19. - L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costruito la causa unica, diretta ed immediata.
L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
La decisione del collegio medico e' definitiva".
Art. 5
Riserva legale 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672 , e' in ogni anno stabilita in due annualita' delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nota all' art. 5 :
- Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge n. 672/1973 , cosi' recitano:
"Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge".
Art. 6
Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall' articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: FLICK Nota all'art. 6:
- L'art. 23-ter, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dell' art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il quale aggiunge due commi all' art. 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , che risulta, quindi, essere del seguente tenore:
"Art. 27. - Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dall'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".