Monitoring Gesetzessammlung

097G0203

IT - Decreti Legislativi

097G0203

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita. (DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997 n. 153)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 28-06-1997 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera a) stabilisce di provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari; Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , che dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , che prevede di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , alle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio; Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ; Visto l' articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; Considerata l'esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell'esame delle operazioni sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale . Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elenienti a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all' articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ;
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall' articolo 331 del codice di procedura penale , trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , in materia di trattamento dei dati personali.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1994.
- L'art. 15 comma 1, lettere a), b) e c), della suddetta legge cosi' recitano:
"Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91 / 308 / CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo. anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell' art. 12 della direttiva 91 / 308 / CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto - legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibIita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti con onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge".
- La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 166 del 28 giugno 1991.
- Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , riguarda "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concerne: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rappotti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Il comma 4 dell'art. 20 della suddetta legge cosi' recita: "4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonche' delle societa' fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario, dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonche' i criteri per le relative utilizzazioni".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , vedi nota alle premesse.
- Gli articoli 648-bis e 648-ter del codice di procedura penale cosi' recitano:
"Art. 648-bis (Riciclaggio). - 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
"Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 -bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648".
- Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 143 , vedi nota alle premesse.
- L' art. 331 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 , riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 2

1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1 settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.

Art. 3

1. Dopo l' articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale , l'identita' delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
Art. 3-ter (Commissione di indirizzo). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e' istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attivita' svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attivita' stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere piu' efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attivita' svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalta'.".
Note all'art. 3:
- Per quanto concerne il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , vedi nota alle premesse.
- Per quanto concerne l' art. 331 del codice di procedura penale ved. nota all'art. 1.
- L' art. 347 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 347 (Ordine di sequestro dopo l'istruzione). - Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita' in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose e' ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione in qualsiasi momento se ne presenti la possibilita', nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta.
Si osservano, in quanto siano applicabili le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti".

Art. 4

1. L' articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
" 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 331 del codice di procedura penale , qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.".
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n.143 , vedi nota alle premesse. L'art. 5, comma 10, del suddetto decreto cosi' recita: "Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresi' con proprio decreto le modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, che l'ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne da' notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorita' competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza".

Art. 5

1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 .
2. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.(2) ((3)) 3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell' articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.(2) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo, commi 2 e 3 per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010 . ------------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare l' art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
c) l' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , come da ultimo sostituito dall' articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana di soggetti operanti all'estero e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visco, Ministro delle finanze Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 6:
- Il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , riguarda misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
L'art. 13 del suddetto decreto cosi' recita:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) societa' di intermediazione mobiliare;
d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) societa' fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa' Monte titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1, devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratoriautonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.
A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, e soggetto che effettua l'operazione, e di, quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".
- Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , vedi note alle premesse.
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