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048U0971

IT - Decreti Legislativi

048U0971

Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 971)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa, per le finanze e per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma, il 6 febbraio 1948, fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 6 febbraio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - FACCHINETTI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 96. - FRASCA

Art. 1

Accordo per i trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America
Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America:
desiderando concludere un Accordo allo scopo di promuovere
comunicazioni aeree dirette fra i loro rispettivi territori, hanno pertanto nominato i propri rappresentanti, i quali debitamente autorizzati, convengono quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato, salvo nei casi ove
il testo provveda altrimenti:
a) "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti d'America, il "Civil Aeronautics Board" e qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal "Civil Aeronautics Board"; nel caso che si riferisca all'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo, e qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo.
b) "Imprese di trasporto aereo designate" indica le persone, o
societa' o enti che, secondo quanto sara' stato comunicato per iscritto dalle autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, siano stati designati, in conformita' dell'art. 3 del presente Accordo, a svolgere attivita' su ciascuna delle rotte indicate con detta comunicazione.
c) "Territorio" ha il significato ad esso attribuito dall'art. 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.
d) Si applicano al presente Accordo ed al suo Allegato, le
definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'art. 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

Art. 2

Articolo 2
Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti, specificati nell'Allegato, necessari per stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali, ivi descritti, sia che detti servizi abbiano inizio immediatamente, sia che abbiano inizio in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi.

Art. 3

Articolo 3
Ciascuno dei servizi aerei specificati nell'Allegato avra' inizio appena la Parte Contraente, alla quale a norma dell'art. 2, sia stato concesso il diritto di designare una o piu' imprese di trasporto aereo sulla rotta specificata, abbia autorizzato una impresa di trasporto aereo a svolgere attivita' su tale rotta.
La Parte Contraente che concede il diritto sara' obbligata, ai
sensi dell'art. 7 del presente Accordo, a concedere il permesso di funzionamento alle imprese di trasporto aereo interessate che le saranno state debitamente notificate, a condizione che:
1) alle imprese di trasporto aereo designate nell'Allegato possa essere richiesto, prima che sia loro concesso di iniziare le attivita' previste dal presente Accordo, di dimostrare alle autorita' aeronautiche della Parte Contraente che, concede i diritti, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente stabilite dalla Parte concedente i diritti;
2) nelle zone ove sono in corso operazioni di guerra, o di
occupazione militare, o nelle zone ad esse connesse, tali attivita' aeree siano soggette all'approvazione delle competenti autorita' militari.

Art. 4

Articolo 4
Ai fini di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare
parita' di trattamento, le due Parti Contraenti convengono quanto segue:
a) Ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposte tasse giuste e ragionevoli per l'uso degli aeroporti pubblici e degli altri impianti posti sotto il suo controllo. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna, nondimeno, che dette tasse non siano maggiori di quelle dovute, per l'uso di detti aeroporti e impianti, dai propri aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali.
b) Ai combustibili, lubrificanti, pezzi di ricambio introdotti
nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente o dai suoi cittadini per l'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese di trasporto aereo di tale Parte Contraente, si concede, per cio' che concerne i diritti doganali, diritti di ispezione od altri diritti nazionali o tasse della Parte Contraente nel cui territorio si introducono, lo stesso trattamento applicato alle imprese di trasporto aereo nazionali o alle imprese di trasporto aereo della nazione piu' favorita.
c) I combustibili, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le
dotazioni normali e i rifornimenti che sono rimasti a bordo degli aeromobili civili delle imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente autorizzata a gestire le rotte ed i servizi descritti nell'Allegato, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente e all'uscita da esso, sono esenti da diritti doganali, tasse d'ispezione, diritti o tasse simili, ancorche' detti materiali siano usati o consumati da detti aeromobili in volo su tale territorio.

Art. 5

Articolo 5
I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze, rilasciati
e resi validi da una Parte Contraente ed in corso di validita', sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita' sulle rotte e nei servizi descritti nell'Allegato. Tuttavia, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.

Art. 6

Articolo 6
a) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso di aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale e l'esercizio di tali aeromobili mentre si trovano nel territorio della stessa Parte Contraente, si applicano agli aeromobili delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente e devono essere osservati da tali aeromobili nell'entrare e nell'uscire o mentre si trovano nel territorio della prima Parte.
b) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso dei passeggeri, degli equipaggi e del carico degli aeromobili, cosi' come le disposizioni relative all'entrata, all'uscita, alla emigrazione, ai passaporti, alle dogane e alle pratiche sanitarie, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi, ed al carico delle imprese di trasporto aereo, designate dall'altra Parte Contraente all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima Parte.

Art. 7

Articolo 7
Salvo quanto dispone il successivo art. 9, ciascuna delle Parti
Contraenti si riserva il diritto di negare o revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, ove non sia soddisfatta la condizione che una parte importante della proprieta' ed il controllo effettivo di tali imprese si trovino nelle mani di persone aventi la nazionalita' dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui le dette imprese o il Governo che le abbia designate, non adempiano alle leggi ed ai regolamenti indicati nell'art. 6 del presente Accordo, o altrimenti non si attengano alle conseguenti obbligazioni, o cessino dal soddisfare alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato.

Art. 8

Articolo 8
Il presente Accordo ed il suo Allegato, ed ogni altro atto o
strumento ad essi relativo, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Art. 9

Articolo 9
Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento,
comunicare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La comunicazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (O.A.C.I.).
Ove tale comunicazione sia effettuata, il presente Accordo cessa di
avere effetto un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta la comunicazione della denuncia salvo che, per accordo tra le Parti Contraenti, tale comunicazione sia annullata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricezione della comunicazione, questa si considera ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Art. 10

Articolo 10
Se una delle Parti Contraenti intende di modificare le rotte o le condizioni prevedute nell'Allegato, essa puo' richiedere una consultazione tra le autorita' competenti di ambo le Parti Contraenti; tale consultazione deve iniziarsi entro i sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora le dette autorita' concordino nuove condizioni o modifiche al contenuto dell'Allegato, le loro decisioni entreranno in vigore dopo che siano state confermate con uno scambio di note diplomatiche.

Art. 11

Articolo 11
Nel caso in cui una convenzione multilaterale per i trasporti
aerei, sottoscritta e ratificata da ambo le Parti Contraenti, entri in vigore, il presente Accordo sara' modificato in guisa da concordare con le disposizioni contenute in tale convenzione.

Art. 12

Articolo 12
Salvo diverse disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato,
ogni controversia tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sara' sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri, due dei quali saranno nominati dalle due Parti Contraenti ed il terzo scelto d'accordo dai due sopracitati membri, purche' questo terzo non abbia la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti.
Ciascuna delle Parti Contraenti designera' l'arbitro entro il
periodo di due mesi dalla data di consegna dall'una all'altra Parte di una nota diplomatica richiedente un giudizio arbitrale; il terzo arbitro sara' scelto entro un mese trascorso il detto periodo. Se entro il limite di tempo indicato non e' stato raggiunto l'accordo sulla scelta del terzo membro, questi verra' nominato dal Presidente del Consiglio dell'O.A.C.I., tra le persone comprese nella lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'O.A.C.I. Le competenti autorita' delle Parti Contraenti faranno del loro meglio, con i poteri loro attribuiti, per uniformarsi al parere espresso dagli arbitri. Le spese per il giudizio arbitrale saranno sostenute per meta' da ciascuna delle Parti.

Art. 13

Articolo 13
I cambiamenti introdotti da una delle Parti Contraenti alle rotte descritte nei relativi elenchi della Tabella non saranno considerati quali modifiche all'Allegato, salvo quelli che modifichino gli scali serviti dalle imprese di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti Contraenti potranno pertanto procedere unilateralmente ad effettuare i detti cambiamenti, sempreche' ne diano immediata notifica alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente.
Se luna o l'altra delle dette autorita' aeronautiche ritenga che, in relazione ai principi enunciati nella sezione VII dell'Allegato al presente Accordo, i trasporti effettuati dalle imprese di trasporto aereo della prima Parte Contraente tra il territorio della seconda Parte Contraente e una nuova localita' nel territorio di un terzo Stato, ledano gli interessi delle proprie imprese di trasporto aereo, le due Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.

Art. 14

Articolo 14
Il presente Accordo sostituisce le autorizzazioni provvisorie
rilasciate dal Governo italiano a favore dei servizi aerei civili degli Stati Uniti con le Note Verbali del 16 luglio 1945, del 1 ottobre 1946 e del 14 aprile 1947.

Art. 15

Articolo 15
Il presente Accordo ed il suo Allegato avranno effetto dal giorno della firma. Il Governo italiano notifichera' al Governo degli Stati Uniti l'adempimento delle formalita' stabilite dalla legislazione interna italiana e nei riguardi del Governo degli Stati Uniti, l'Accordo diverra' definitivo alla data della notifica.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice originale, a Roma, il 6 febbraio 1948, nelle
lingue italiane ed inglese, i due testi facendo egualmente fede.
Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accordo-Allegato

ALLEGATO
SEZIONE I
Il Governo italiano concede, al Governo degli Stati Uniti d'America
il diritto di esercire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate al n. 1 dell'unita Tabella, che transitino o facciano scalo commerciale in territorio italiano, con una o piu' imprese di trasporto aereo di nazionalita' statunitense, designate dal Governo degli Stati Uniti.
SEZIONE II
Il Governo degli Stati Uniti d'America concede al Governo italiano il diritto di esercire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate al n. 2 dell'unita Tabella, che transitino o facciano scalo commerciale in territorio statunitense, con una o piu' imprese di trasporto aereo di nazionalita' italiana, designate dal Governo italiano.
SEZIONE III
Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti
Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dei diritti di transito o di scalo per fini non di traffico, cosi' come del diritto di caricare e di scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati in ciascuna delle rotte specificate negli elenchi allegati.
SEZIONE IV
Le facilitazioni relative ai trasporti aerei (facilities) offerte in virtu' del presente Allegato, devono corrispondere strettamente alle esigenze dei viaggiatori.
SEZIONE V
Le imprese di trasporto aereo delle Parti Contraenti godranno di
eque e pari possibilita' nell'esercizio delle rotte che collegano i loro rispettivi territori, secondo l'Accordo ed il presente Allegato.
SEZIONE VI
Nella gestione dei servizi a lungo percorso (trunk services) sulle rotte indicate nel presente Allegato, le imprese di trasporto aereo di ciascuna delle Parti Contraenti terranno in considerazione gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, allo scopo di non influire indebitamente sui servizi che queste offrono sulle stesse rotte o su una parte di esse.
SEZIONE VII
I servizi offerti da una impresa, designata secondo l'Accordo e il presente Allegato, avranno per obiettivo principale di offrire una capacita' corrispondente alle domande di traffico tra il Paese del quale detta impresa possiede la nazionalita' ed il Paese di ultima destinazione del traffico.
Il diritto di sbarcare o di imbarcare su tali servizi, in uno o
piu' punti delle rotte specificate nel presente
Allegato, traffico internazionale destinato a terzi territori o da essi proveniente, dara' applicato in conformita' con i principi generali di razionale sviluppo ai quali ambo le parti sottoscrivono e sara' soggetto al principio generale che la capacita' debba essere posta in relazione:
a) alle esigenze di traffico tra il Paese di origine e i Paesi di
destinazione,
b) alle esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso (trunk
services), e
c) alle esigenze di traffico della zona attraversata dalla linea aerea, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
SEZIONE VIII
Nel caso in cui le imprese di trasporto aereo di una Parte
Contraente siano temporaneamente impedite, per difficolta' sorgenti dallo stato di guerra, di usufruire immediatamente delle possibilita' di cui alla Sezione V del presente Allegato, la situazione sara' nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti, allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente, non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire piu' intensamente al servizio.
SEZIONE IX
E' intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo
regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorita' aeronautiche e che vi sia con cio' tra esse una stretta collaborazione dell'osservanza dei principi e nell'applicazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo e nel presente Allegato.
SEZIONE X
A) La determinazione delle tariffe, in conformita' dei paragrafi
seguenti, sara' fatta entro limiti ragionevoli, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, quali il costo di esercizio, l'equo guadagno, le tariffe praticate da qualsiasi altra impresa, come pure le caratteristiche di ciascun servizio.
B) Le tariffe che saranno praticate dalle Imprese di trasporto
aereo di ciascuna delle Parti tra gli scali del territorio degli Stati Uniti e gli scali del territorio italiano, specificate negli elenchi allegati, sono subordinate, in conformita' delle disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, all'autorizzazione delle autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti che agiranno, conformemente agli obblighi di cui al presente Allegato, entro i limiti dei loro poteri legali.
C) Qualunque tariffa proposta dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti Contraenti sara' notificata alle autorita' aeronautiche di ambo le Parti Contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per l'entrata in vigore; tuttavia, detto periodo di trenta (30) giorni potra' essere ridotto in casi particolari, previo accordo delle autorita' aeronautiche di ambo le Parti Contraenti.
D) Poiche' il "Civil Aeronautics Board" degli Stati Uniti ha
approvata per il periodo di un anno a decorrere dal febbraio 1947 la procedura delle conferenze del traffico della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (qui successivamente indicata con la sigla I.A.T.A.), tutti gli accordi in materia di tariffe concluse secondo questa procedura durante tale periodo e interessanti le imprese degli Stati Uniti d'America saranno sottoposti all'approvazione del "Civil Aeronautics Board". Gli accordi sulle tariffe conclusi secondo la detta procedura possono pure essere soggetti all'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'Italia conformemente ai principi enunciati nel precedente paragrafo B).
E) Le Parti Contraenti convengono che la procedura di cui ai
paragrafi F), G) e H) di questa Sezione sara' applicata:
1) quando, durante il periodo stabilito per l'approvazione da
parte del "Civil Aeronautics Board" della procedura delle conferenze del traffico della I.A.T.A., non sia stato approvato alcun accordo specifico in materia di tariffe entro un limite di tempo ragionevole da ambo le Parti Contraenti, oppure quando una conferenza della
I.A.T.A. non sia stata in grado di determinare una tariffa, o
2) quando in nessun modo sia applicabile la procedura della
I.A.T.A., o
3) quando una delle Parti Contraenti in qualunque momento ritiri la sua approvazione o si astenga dal rinnovarla per quella parte della procedura delle conferenze del traffico della I.A.T.A. che si riferisce a questa sezione.
F) Nei caso in cui alle autorita' aeronautiche degli Stati Uniti
siano conferiti poteri legali di fissare tariffe eque ed economiche per il trasporto aereo in servizio internazionale di persone e di cose e di sospendere le tariffe proposte, analogamente a quanto il "Civil Aeronautics Board" puo' attualmente disporre per le tariffe relative al trasporto aereo di persone e di cose nell'interno degli Stati Uniti, ciascuna delle Parti Contraenti esercitera' successivamente la propria autorita' in modo da impedire che le tariffe proposte da Una delle proprie imprese di trasporto aereo per i servizi dal territorio di una Parte Contraente ad uno o piu' scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, divengano effettive, qualora, a giudizio delle autorita' aeronautiche della Parte Contraente le cui imprese propongono le tariffe stesse, le tariffe in questione non siano considerate eque ed economiche.
Se una delle Parti Contraenti, nel ricevere la notifica di cui al precedente paragrafo C), non e' soddisfatta della tariffa proposta dalle imprese dell'altra Parte Contraente, essa ne dara' notifica all'altra Parte Contraente prima che siano scaduti i primi quindici (15) giorni del periodo sopra previsto di trenta (30) giorni, e le Parti Contraenti si adopereranno di raggiungere l'accordo sulla tariffa conveniente.
Nel caso in cui un accordo sia raggiunto, ciascuna delle due Parti Contraenti fara' del suo meglio affinche' tale tariffa sia applicata dalle proprie imprese di trasporto aereo.
Ove non sia stato raggiunto l'accordo nel termine dei trenta (30) giorni di cui al precedente paragrafo C), la tariffa proposta, puo' entrare in vigore provvisoriamente, in attesa che la divergenza sia risolta in conformita' della procedura prevista dal successivo paragrafo H), a meno che le autorita' aeronautiche della Parte Contraente alla quale appartiene l'impresa di trasporto aereo non ritengano conveniente sospendere l'applicazione della tariffa stessa.
G) Se, prima che i suddetti poteri siano conferiti per legge alle autorita' aeronautiche degli Stati Uniti, una delle Parti Contraenti non sia soddisfatta delle tariffe proposte dalle imprese dell'una o dell'altra Parte Contraente per i servizi che collegano il territorio di una delle Parti Contraenti con il territorio dell'altra Parte Contraente, essa ne dara' notifica all'altra Parte anteriormente alla scadenza dei primi quindici (15) giorni del periodo di trenta (30) giorni previsto dal precedente paragrafo C), e le Parti Contraenti si adopereranno per raggiungere l'accordo sulla tariffa conveniente.
Nel caso che tale accordo sia raggiunto, ciascuna delle Parti
Contraenti fara' del suo meglio affinche' le tariffe concordate siano adottate dalle proprie imprese di trasporto, aereo.
Resta inteso che, ove un tale accordo non possa essere raggiunto
prima che termini il periodo di trenta (30) giorni, la Parte Contraente che ha sollevato obiezione sulle tariffe, puo' prendere le misure che essa ritiene necessarie per impedire che il servizio in questione abbia inizio o continui l'applicazione delle tariffe contestate.
H) Qualora, nei casi previsti dai precedenti paragrafi F) e G), le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti non raggiungano l'accordo sulla tariffa piu' conveniente, entro un ragionevole periodo di tempo dall'inizio della consultazione promossa per il ricorso di una delle Parti Contraenti sulla tariffa proposta o gia' applicata dalle imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente, la questione, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, sara' portata davanti l'O.A.C.I. per un parere consultivo, e ognuna delle Parti Contraenti fara' del suo meglio, nei limiti dei poteri di cui dispone, per uniformarsi al parere espresso dall'O.A.C.I.
TABELLA
1. Le imprese di trasporto aereo designate dal Governo degli Stati Uniti hanno il diritto di esercire servizi aerei su ciascuna delle rotte aeree indicate, con scali intermedi, in ambedue le direzioni, e di fare in Italia prestabiliti atterraggi negli scali specificati qui di seguito:
Stati Uniti d'America a MILANO, ROMA, NAPOLI e oltre.
2. Le imprese di trasporto aereo designate dal Governo italiano
hanno il diritto di esercire servizi aerei sulla rotta o sulle rotte concordate fra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano e di fare negli Stati Uniti prestabiliti atterraggi negli scali da concordare fra i due Governi allorquando il Governo italiano decidera' di dare inizio a tali servizi aerei.
3. Gli scali su ciascuna delle rotte specificate possono, a scelta delle imprese di trasporto aereo designate, essere omessi per uno o per tutti i voli.
PROTOCOLLO
Al momento della firma dell'Accordo per i Trasporti Aerei fra il
Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo d'Italia, le due Parti Contraenti hanno inoltre concordato quanto segue:
Gli aeroporti in territorio italiano aperti al traffico civile
internazionale, dei quali la costruzione, i miglioramenti e le installazioni sono state finanziati in tutto o in parte dal Governo degli Stati Uniti, saranno aperti agli aeromobili degli Stati Uniti debitamente autorizzati, che potranno inoltre usufruire, su una base non discriminatoria, dei diritti di transito e di scalo tecnico.
Ugualmente, gli stessi aeromobili potranno usufruire inoltre sui predetti aeroporti italiani dei diritti commerciali contemplati dal presente Accordo e dal suo Allegato, o da qualsiasi altro accordo attualmente in vigore o che sara' da concludersi in futuro fra le due Parti Contraenti.
Roma, 6 febbraio 1948
Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Agreement

Air transport agreement between the Government of the United States of America and the Government of Italy
Parte di provvedimento in formato grafico
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