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093G0293

IT - Decreti Legislativi

093G0293

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano. (DECRETO LEGISLATIVO 06 luglio 1993 n. 290)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25/8/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228 ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I primi quattro commi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , come integrato dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228 , sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Con legge provinciale e' stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all' art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 .
2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.
3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentativita' a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati
rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformita' alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.
4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalita' organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.
5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalita' di cui all' art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilita' dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 . I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.
6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979 .
- Il D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1981 .
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989 .
- L' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessionedi tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
- L' art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1:
- I primi quattro commi dell' art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978,
n. 1017 , come integrato dall' art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 , erano i seguenti:
"Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed organi di cui all' art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628 .
Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali.
Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica.
Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali".
- L' art. 5, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , e' il seguente:
"Art. 5. - Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell' art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per assicurare unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome".
- Il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992 .
- L' art. 21, lettera d), del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e' il seguente:
"1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
a), c) (omissis);
d) i criteri e le modalita' per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8".

Art. 2

1. L' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228 , e' sostituito dal seguente:
" 1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all' art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , nonche' per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 57 Note all' art. 2 :
- L' art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 , nella formulazione precedente, era il seguente:
"Art. 1. - L'amministrazione statale e gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali forniscono, a richiesta, all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 , i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per i censimenti, le indagini e le rilevazioni indette ai sensi e nei modi di cui all' art. 14 della legge 11 marzo 1972,
n. 118 , nonche' per l'esercizio delle funzioni delegate alle province dal citato D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 .
Il suindicato ufficio, a sua volta, fornisce i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui sia in possesso, a richiesta dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze, che sono tenuti al rispetto dell' art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 ".
- L' art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , e' il seguente:
"Art. 14. - Le norme degli articoli 17 , 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , sono estese ai censimenti nonche' alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta".
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