096G0084
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Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare. (DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1996 n. 104)
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalita'
Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all' art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ed altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica. ((4)) 2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprieta', non trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta' degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.
3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:
a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori;
b) immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;
c) immobili di cui al comma 2;
d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditivita' in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditivita' ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.
4. La copertura delle riserve tecniche puo' in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 38) che il comma 1 del presente articolo, "si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , ancorche' la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996 ."
Art. 2 - Avvio del nuovo processo gestionale e programmi di cessione
Avvio del nuovo processo gestionale
e programmi di cessione 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui gli enti si attengono per un'organica ricognizione del loro patrimonio immobiliare, da completare nei successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari per la definizione dei programmi di cessione di cui alle successive disposizioni anche per quanto riguarda le effettive destinazioni d'uso e delle utenze e le esigenze di adeguamento delle classificazioni catastali, puo' essere realizzata dagli enti tramite le societa' gia' costituite e le collaborazioni gia' acquisite contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le predette finalita' e per quelle di cui al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di servizi.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, i medesimi enti, nei successivi tre mesi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti dai rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, determinano programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa valutazione, unitamente agli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui diversi mercati immobiliari anche tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree. I programmi vanno formulati, attraverso un confronto preventivo fra i competenti organi degli enti, in modo da: massimizzare le opportunita' di integrazioni operative e dei sistemi informatici; realizzare l'omogeneita' dei criteri di comportamento e delle procedure; ricercare sinergie nell'impiego del patrimonio immobiliare, anche attraverso permute, fra gli enti e altri soggetti pubblici; definire strategie contrattuali comuni nella esternalizzazione della gestione e nelle dismissioni.
3. I suddetti programmi devono inderogabilmente prevedere:
a) l'affidamento della gestione degli immobili a societa' specializzate secondo i criteri di cui all'art. 3, anche in funzione della valorizzazione degli immobili in relazione ad ipotesi progettuali di trasformazione, recupero e riqualificazione dei beni articolate sul piano della fattibilita' economica, amministrativa e tecnica;
b) l'alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi e in applicazione dei criteri di cui all'art. 6;
c) il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento immobiliare secondo i criteri e le procedure di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive integrazioni e modificazioni;
d) il conferimento degli immobili a societa' immobiliari delle quali i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni e integrazioni, detengano azioni o quote ai sensi della lettera d) dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto.
4. Con successive integrazioni dei piani, definite in base agli indirizzi forniti dai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, vengono indicate le percentuali di cessione da realizzare negli anni successivi, in misure tali che assicurino una regolarita' nelle cessioni medesime anche per evitare, con riferimento, fra l'altro, alle condizioni del mercato immobiliare e alle necessita' di bilancio degli stessi enti, una loro concentrazione temporale, e che nel complesso prevedano la conclusione dei procedimenti relativi alla cessione totale degli immobili nel termine massimo di 5 anni, eccezione fatta per gli immobili di cui l'ente conserva la titolarita' ai sensi del presente decreto.
5. I programmi generali di cessione, le integrazioni agli stessi e i progetti specifici di cui alle precedenti disposizioni sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nei successivi quaranta giorni, tenendo conto delle considerazioni espresse con motivato parere dall'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in relazione alle esigenze di coordinamento delle attivita' immobiliari degli enti con riguardo agli effetti sul mercato immobiliare complessivo, formula eventuali rilievi e osservazioni in merito ai predetti programmi e successive integrazioni. Sulla base dei predetti rilievi e osservazioni i competenti organi degli enti, nei successivi 30 giorni, approvano definitivamente i programmi generali, le integrazioni e i progetti specifici provvedendo a darne tempestiva esecuzione.
Note all'art. 2:
- Il testo della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994 . Talune disposizioni della citata legge n. 86 sono state successivamente modificate ed integrate dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 (Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione).
- Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993 .
- La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993 , come sostituita dall' art. 3, comma 26, della legge n. 335/1995 , cosi' recita:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a)-c) (Omissis);
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e)".
Art. 3 - Affidamento della gestione a soggetti specializzati
Affidamento della gestione a soggetti specializzati 1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle societa' di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento definiti.
2. Per l'istruttoria e la definizione tecnica delle gare di appalto, ivi compresa la redazione dei bandi di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
3. La selezione e l'individuazione delle societa' di gestione avverra' mediante apposite gare pubblicizzate secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto e' effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e delle migliori garanzie di efficacia e qualita' dell'azione tecnico-ammininistrativa da porre in essere.
4. Gli enti stipulano i contratti con le societa' di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, puo' comprendere la manutenzione ordinaria e straordinara degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita', la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attivita', relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1.
5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad operatori piccoli e medi puo' prevedersi un dimensionamento dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale del sistema di imprese che operano nel settore.
Art. 4 - Contenuti dei contratti di gestione
Contenuti dei contratti di gestione 1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprieta' immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori:
a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
b) responsabilita' contabile ed economica della gestione a carico del mandatario;
c) responsabilita' civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne e' consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla societa' di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie;
e) vincolo della societa' di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione;
f) recupero da parte della societa' di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditivita' della gestione affidata;
g) garanzia della conservazione della qualita' degli immobili affidati in gestione;
h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.
2. Le societa' di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.
Art. 5 - Caratteristiche delle societa' di gestione
Caratteristiche delle societa' di gestione 1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse societa' di capitale, societa' cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:
a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi;
b) professionalita', competenza ed esperienza effettiva nell'espletamento di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi, della natura di cui alla lettera a) del presente comma. Detta esperienza di servizio dovra' essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di numero o valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali societa' nel biennio precedente nello specifico campo di attivita' dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.
Art. 6 - Piani di alienazione e criteri per la vendita
Piani di alienazione e criteri per la vendita 1. Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.
2. Il prezzo di vendita e' determinato dall'ente proprietario sulla base dei seguenti criteri:
a) immobili ad uso abitativo acquistati dai conduttori e appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5: il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 100 alle rendite catastali definite ai sensi dell'art. 1, comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ;
b) immobili ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A1 ed immobili ad uso diverso: il valore che risulta dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera a), incrementato del 50 per cento, costituisce il prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al miglior offerente attraverso le societa' indipendenti di intermediazione immobiliare di cui all'art. 7. A parita' di condizioni, gli attuali conduttori hanno diritto di prelazione ai sensi del comma 5.
3. Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili ai sensi del comma 2, i medesimi immobili sono inseriti nelle integrazioni ai piani di cessione di cui all'art. 2, comma 4, ai fini del loro conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare. Qualora il conferimento predetto risulti non attuabile, nel termine di un triennio, a causa della effettiva e verificata indisponibilita' dei predetti fondi ad acquisire gli immobili da conferire, per i medesimi immobili puo' essere esercitato dai conduttori di cui al comma 2 che nel periodo anzidetto siano rimasti tali il diritto di prelazione con l'applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo di cui al medesimo comma 2. Ove tale diritto di prelazione non venga esercitato nel termine di sessanta giorni, l'immobile e' ceduto ad altri soggetti interessati all'acquisto con la determinazione del prezzo secondo i criteri di cui al comma 2, assumendo il corrispettivo cosi' determinato quale prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al miglior offerente attraverso le societa' indipendenti di intermediazione immobiliare di cui all'art. 7.
4. In alternativa ai criteri previsti al comma 2, la determinazione del prezzo puo' essere definita dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) su richiesta dell'acquirente; in tal caso, la determinazione da parte dell'UTE si intende come definitiva. Qualora nell'ambito della ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 2 siano stati acquisiti elementi che facciano emergere una notevole discordanza fra il valore di mercato dell'immobile da alienare e quello determinato ai sensi del comma 2 e tali elementi siano stati segnalati dall'Osservatorio di cui all'art. 10 nell'ambito delle considerazioni che lo stesso esprime in merito ai programmi generali di cessione e alle successive integrazioni a norma dell'art. 2, comma 5, l'ente previdenziale puo' richiedere all'UTE la determinazione del prezzo di vendita.
5. Agli attuali conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale e' riconosciuto il diritto di prelazione, che puo' essere esercitato dagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimita' dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata. Nel caso di acquisto di immobili il cui prezzo di vendita sia stato determinato ai sensi del comma 2, lettera a), tale diritto puo' essere esercitato da conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. Il diritto di prelazione spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita in caso di eliminazione del servizio di portineria. Per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della sola nuda proprieta' degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza nel nucleo familiare del conduttore medesimo di soggetto di cui all' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Tali disposizioni possono prevedere, tra l'altro, la definizione di procedure di particolare pagamento del prezzo dei relativi immobili e la ricerca di soluzioni abitative alternative.
6. Nel caso che l'immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non eserciti l'opzione per l'acquisto dell'immobile stesso, l'ente proprietario dell'immobile condiziona la vendita all'obbligo dell'acquirente al rinnovo del contratto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di conduttore con reddito annuo familiare determinato con le modalita' previste dall' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a trentasei milioni: rinnovo del contratto per non meno di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto medesimo successiva all'acquisto dell'immobile nonche' applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data della vendita;
b) in caso di conduttore con reddito familiare superiore a quello di cui alla lettera a): rinnovo per almeno un anno del contratto, in conformita' ai criteri di applicazione dell' art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , qualora la durata residua del contratto in essere sia inferiore a due anni.
7. Le alienazioni possono essere realizzate:
a) con il trasferimento immediato della proprieta' o del possesso dell'immobile, nel caso di pagamento in contanti in un'unica soluzione;
b) con il trasferimento immediato della proprieta' o del possesso dell'immobile e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionato.
8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalita' di cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti percentuali, la cui rateizzazione sia al massimo: di 25 anni con un anticipo del 15 per cento del prezzo per i conduttori aventi reddito annuo familiare fino a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli altri casi. Le condizioni di rateizzazione di cui al presente comma trovano applicazione ove l'immobile abbia una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri, maggiorata del 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare a partire dal terzo.
9. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, gli enti sono tenuti a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono l'onere a carico degli enti medesimi della differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui al comma 8.
10. A partire dalla data della stipula del contratto, per dieci anni e' fatto divieto agli acquirenti di vendere l'alloggio, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno due unita' ovvero si verifichi il trasferimento dello stesso in comune distante di piu' di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.
Note all'art. 6:
- Il comma 10, primo periodo, dell' art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) cosi' recita: "Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , e delle successive revisioni".
- L' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), cosi' recita:
"Art. 3. - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
- L' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) come sostituito dall' art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) e' il seguente:
"Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
- Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare e' diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico sono calcolati nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall' art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ".
- L' art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 , concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreche', alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilita' e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.
2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978 . La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facolta' di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978 . Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 .
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di diritto per due anni".
Art. 7 - Attuazione delle alienazioni
Attuazione delle alienazioni 1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o piu' societa' indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilita' di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono essere ammesse alle gare societa' di capitale, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:
a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di intermediazione immobiliare di tipo residenziale e/o ad uso commerciale e per conto terzi;
b) professionalita', competenza ed esperienza effettiva e consolidata nell'espletamento di servizi di intermediazione nel mercato immobiliare della natura di cui al presente articolo. Detta esperienza dovra' essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali societa' nel biennio precedente nello specifico campo di attivita' dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.
2. Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3.
3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in conformita' ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico, le garanzie prestate anche mediante fideiussione delle societa', il compenso ad esse spettante da stabilire in misura percentuale della vendita.
Art. 8 - Immobili utilizzati per finalita' di pubblico interesse
Immobili utilizzati per finalita' di pubblico interesse 1. Nella cessione di immobili gia' direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalita' di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonche' di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni alternative quali l'alienazione con la continuita' del contratto di locazione, la permuta o l'offerta di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
Art. 9 - Cessione tramite conferimento
Cessione tramite conferimento 1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle societa' immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d).
2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidita' finanziaria e professionalita' dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditivita' ed altresi' della congruita' degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalita' perseguite nell'attivita' immobiliare degli enti.
3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle societa' di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresi' il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al fine di individuare criteri e modalita' idonee a favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle opportunita' previste, rispettivamente, dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 .
Note all' art. 9 :
- L' art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) come sostituito dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 (Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione), cosi' recita: "Art. 15 (Disposizioni tributarie). - 1. La societa' di gestione e' soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2.
L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare e' computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo e' escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. 3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'art. 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonche' quelle relative alle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni gia' dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento. 4. La societa' di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni. 5. La societa' di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilita' separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. 6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 3, del citato testo unico. 7. La societa' di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio. 8. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge.
L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27 , 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della societa' di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 di detto decreto; agli stessi fini non s'intendono rilevanti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato art. 19, le operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'art. 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo. 9. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge. 10. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta. 11. Con uno o piu' decreti, da emanare sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle finanze stabilisce le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresi' particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta". - L' art. 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato e integrato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 , e' il seguente: "Art. 14 (Gestione del fondo). - 1. Le societa' di gestione, con il patrimonio del fondo, possono svolgere esclusivamente le seguenti attivita':
a) acquisto, vendita, gestione, nonche' locazione con facolta' di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attivita' diretta di costruzione;
b) assunzione di partecipazioni in societa' per azioni e in societa' in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a);
c) investimento e gestione delle disponibilita' liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' in altri valori mobiliari, di rapida e sicura liquidabilita', che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro.
2. Nell'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b), non potra' essere complessivamente investito un ammontare superiore al 25 per cento del patrimonio netto di ciascuno dei fondi gestiti.
Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla societa' di gestione, anche per mezzo di patri parasociali, di esercitare sulla societa' partecipata il controllo ai sensi dell' art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile . 3. Il venir meno per qualsiasi motivo del controllo di cui al comma 2 obbliga la societa', o in caso di controllo congiunto ciascuna delle societa' di gestione, ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni.
4. La custodia delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera b), e dei titoli e valori mobiliari di cui al comma 1, lettera c), deve essere affidata ad una banca depositaria. Si applicano le disposizioni dell'art. 2-bis della citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni. 5. Le societa' di gestione non possono investire in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, piu' di un terzo del patrimonio netto di ciascun fondo gestito. 6. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in attivita' direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero da altre societa' facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse societa'. A tal fine, a pena di nullita' dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura dei notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attivita' stesse. Agli effetti di cui al presente comma, per gruppo di appartenenza della societa' di gestione si intende quello definito dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991 . 6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6. 6-ter. A pena di nullita' dei contratti di vendita, le attivita' patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero ad altre societa' facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 7. Le societa' di gestione nella gestione di ciascun fondo possono assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del patrimonio netto del fondo stesso, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b). Le societa' di gestione non possono concedere prestiti sotto alcuna forma. 8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), non possono essere inferiori al 10 per cento ne' superiori al 20 per cento del patrimonio netto del fondo".
Art. 10 - Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali 1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attivita' immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito, per la medesima durata di cinque anni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a diretto supporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente decreto, i seguenti compiti:
a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti sulle attivita' immobiliari degli enti con lo specifico obiettivo di definire principi e criteri idonei a migliorarne la qualita' e l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto il profilo amministrativo che tecnico ed informatico;
b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti, anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi enti espletano nella loro attivita' immobiliare e ai nuovi investimenti immobiliari;
c) verificare la corretta attuazione della normativa ed in particolare delle procedure, modalita' e tempi, proponendo eventuali correttivi;
d) verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti;
e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento in attuazione dell'art. 12.
2. L'Osservatorio e' composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e delle universita', di indiscussa moralita' e indipendenza, aventi specifiche professionalita' e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio si avvale di personale di specifica competenza nel suo campo di attivita' appartenente ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 .
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate: le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale; le possibilita' di impiego, attraverso contratti a tempo determinato, del personale delle societa' di cui all'art. 14, in numero non superiore a dieci unita'. Con il medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione all'entita' dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i proventi della gestione del patrimonio e delle dismissioni. Tali quote vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di favorire l'efficace espletamento delle funzioni dell'Osservatorio, gli enti prestano allo stesso la massima collaborazione e consentono l'accesso diretto alle informazioni e agli immobili.
5. L'Osservatorio informa periodicamente il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all' art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e fornisce le informazioni richieste dal medesimo Nucleo in relazione ai suoi compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi e degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio.
L'Osservatorio trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1, lettera e), al Nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le proprie osservazioni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che " Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , e' differito di ventiquattro mesi."
Art. 11 - Nuovi investimenti
Nuovi investimenti 1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalita' di pubblico interesse.
2. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione puo' riguardare il capitale delle societa' indipendenti di gestione di cui all'art. 3 e delle societa' di intermediazione di cui all'art. 7 del presente decreto.
3. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle societa' immobiliari e' motivata con le specifiche caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e professionalita' dei contraenti prescelti.
4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le societa' di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, della redditivita' prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. (( Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia)) . Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona ai sensi dell'articolo 12, comma 2, alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei nuovi investimenti immobiliari degli enti.
Art. 12 - Vigilanza e relazioni al Parlamento
Vigilanza e relazioni al Parlamento 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita, anche con il supporto tecnico dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, l'azione di vigilanza e indirizzo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sui piani di gestione e dismissione da questi ultimi adottati e posti in attuazione e sui nuovi investimenti immobiliari dei medesimi enti, evidenziando nell'ambito di articolate relazioni semestrali i progressi realizzati nel miglioramento della redditivita' e l'avanzamento nell'esecuzione del programma di dismissione.
Art. 13 - Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza
Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza 1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, conformano la propria struttura organizzativa alle modifiche connesse all'attuazione del presente decreto.
Art. 14 - Soppressione della DIEP e dell'IGEI
Soppressione della DIEP e dell'IGEI 1. La societa' consortile Dismissione immobili enti previdenziali (DIEP S.p.a.), e' posta in liquidazione a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. La societa' IGEI S.p.a. e' posta in liquidazione a far data dal 31 dicembre 1996.
CAPO II TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15 - Criteri di assegnazione in locazione delle unita' immobiliari e determinazione dei canoni
Criteri di assegnazione in locazione delle
unita' immobiliari e determinazione dei canoni 1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' delle unita' abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilita' sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruita' di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilita', in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti.
2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono altresi' definite le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni. Per la restante parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto con le medesime associazioni, saranno determinati criteri di applicazione dell' art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 .
3. In sede di definizione da parte degli enti dei rapporti contrattuali con le societa' di gestione di cui all'art. 3, e' prevista l'applicazione delle norme e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti commi.
4. Per rendere omogenea la gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti definiscono, anche sulla base di schemi uniformi predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, appositi accordi di collaborazione che, fra l'altro, assicurino:
a) l'unificazione della modulistica per quanto in particolare riguarda le domande di locazione, i contratti tipo di locazione, le ricevute di deposito cauzionale;
b) l'uniformita' delle regole di adeguamento dei canoni, di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in stretta conformita' a quanto previsto dalla legge e dagli accordi in materia;
c) la messa a disposizione di immobili al fine di favorire il trasferimento da immobile ad immobile dei conduttori non in grado di sostenere i canoni degli immobili di pregio;
d) la predisposizione di misure a favore dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti di cui all' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , giovani coppie.
5. Per le finalita' e con il procedimento di cui al comma 4, gli enti possono altresi' definire:
a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori;
b) la costituzione di anagrafi unificate del patrimonio immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire il controllo sulle assegnazioni, la verifica delle condizioni reddituali ed evitare duplicazioni di assegnazione.
6. Restano ferme le disposizioni dell' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e ogni altra disposizione di legge statale o regionale che prevede la destinazione a favore di appartenenti alle Forze di polizia di unita' abitative di proprieta' di enti pubblici che gestiscono forme di assistenza e di previdenza.
7. Gli enti provvedono alla locazione delle unita' immobiliari ad uso diverso dall'abitativo nel rispetto delle esigenze di adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' nonche' di trasparenza di cui al comma 1, definendo i canoni secondo le modalita' di cui al comma 2, ultimo periodo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Note all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si veda in nota all'art. 6.
- L' art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) cosi' recita:
"Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi al contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all' art. 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalita' di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalita' di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall' art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l' art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 . Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo II, del codice civile , non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali non pua' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6".