Monitoring Gesetzessammlung

048U0909

IT - Decreti Legislativi

048U0909

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, concluso a Washington il 6 novembre 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 909)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitoria I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso a Washington tra l'Italia ed il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, il 6 novembre 1947.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 settembre 1947 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA - MERZAGORA - CORBELLINI - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 95. - FRASCA

Accordo - art. 1

Accordo tra il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia e il Governo d'Italia.
Premesso, che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 57, approvata l'11 dicembre 1946, ha creato un Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia (d'ora in avanti chiamato:
Fondo);
Premesso, che il Fondo ha attualmente delle risorse e dovra' ricevere altre risorse ed attivita' che il Comitato Esecutivo del Fondo ha stabilito dovranno essere messe in parte a disposizione dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia;
Premesso, che il Governo italiano (d'ora in avanti chiamato: il Governo), desidera che l'assistenza del Fondo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici sia praticata nell'ambito del suo territorio;
Premesso, che rappresentanti del Fondo e del Governo hanno considerato la necessita' di tale assistenza in Italia;
Premesso, che il Governo ha presentato il suo programma di assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici, ed ha redatto dei piani di operazione per l'adeguata utilizzazione e distribuzione di forniture o di altra assistenza che il Fondo potra' fornire, e che il Fondo ha approvato la propria partecipazione ai suddetti piani.
Il Governo ed il Fondo hanno quindi stabilito quanto segue;
Art. 1
Fornitura di merci e servizi
A) Il Fondo, in base alla propria determinazione dei fabbisogni e nei limiti delle sue risorse, fornira' viveri ed altre merci e servizi per il soccorso e l'assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia.
B) Il Governo, in conformita' dei piani di operazioni che saranno di volta in volta concordati secondo quanto contenuto al seguente punto C) di questo articolo fornira' viveri (ed altri programmi speciali) per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici in Italia, e si impegna di far si' che i viveri e le merci fornite dal Fondo siano distribuiti alle suddette persone in conformita' dei summenzionati piani di operazioni.
C) L'Ammontare e la natura dei viveri e delle merci che dovranno essere rispettivamente forniti dal Fondo e dal Governo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia saranno fissati di volta in volta per quei periodi susseguenti di attivita' che saranno ritenuti opportuni, in seguito a reciproca consultazione ed intesa tra il Fondo ed il Governo.
D) Il Fondo non fara' nessuna richiesta, e non avra' alcun diritto al pagamento in valuta estera per le merci e per i servizi da esso forniti in base alla presente Convenzione.

Accordo - art. 2

Art. 2
Trasferimento e distribuzione di merci
A) Il Fondo pur mantenendo la proprieta' delle merci fino a che non siano consumate o usate dall'ultimo ricevente a cui tali merci sono destinate, dara' in consegna le merci al Governo, o a quegli enti nel territorio italiano concordemente stabiliti dal Governo o dal Fondo, per la distribuzione per conto del Fondo a beneficio dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia in conformita' dei piani di operazioni di volta in volta approvati ed in base alle direttive che regolano l'attivita' del Fondo.
B) Il Governo distribuira' le merci fornite dal Fondo in conformita' dei piani di operazioni approvati a mezzo degli enti o degli organi di volta in volta concordati dal Governo e dal Fondo.
C) Il Governo si impegna a vigilare a che le merci siano dispensate o distribuite equamente ed efficacemente in base alle necessita', senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, di credo, di nazionalita' o di politica. I piani di razionamento in vigore all'atto dell'approvazione dei singoli piani di operazioni di cui alla sezione B) dell'art. 1 non potranno essere modificati a cagione delle merci fornite dal Fondo, in modo tale da ridurre le razioni per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici.
D) Resta stabilito che le merci e i servizi forniti dal Fondo devono intendersi in aggiunta, e non in sostituzione degli oneri di bilancio stabiliti dal Governo per attivita' simili.
E) Il Governo e' d'accordo che il Fondo potra' a sua discrezione contrassegnare le merci da lui fornite ove lo ritenga necessario per indicare che le merci in questione sono intese ad aiutare ed assistere i bambini, gli adolescenti, le nutrici e le gestanti sotto gli auspici del Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia.
F) Nessuno che riceva merci fornite dal Fondo dovra' direttamente o indirettamente essere tenuto al pagamento del costo delle merci.
G) Il Governo si impegna a provvedere alla ricezione, sbarco, immagazzinamento, trasporto e distribuzione delle merci fornite dal Fondo, e a sostenere tutte le spese o i costi di gestione e di amministrazione sostenuti in valuta italiana e nell'ambito del territorio nazionale.

Accordo - art. 3

Art. 3
Esportazioni
Il Governo prende nota che non potra' aspettarsi che il Fondo fornisca, per l'aiuto e l'assistenza dei bambini, degli adolescenti, delle nutrici e delle gestanti, in base alla presente Convenzione, quelle merci che il Governo esporta o che siano di genere consimile, salvo speciali casi che possano sorgere e che dovranno essere sottoposti al Comitato Programmi.

Accordo - art. 4

Art. 4
Registrazione e rapporti
A) Il Governo manterra' quelle regolari registrazioni contabili e statistiche delle operazioni del Fondo necessarie per scaricare le responsabilita' del Fondo, e si consultera' con esso, a richiesta, circa il mantenimento di tali registrazioni.
B) Il Governo fornira' al Fondo le registrazioni, i rapporti e le informazioni relativi alla esecuzione dei piani approvati e che il Fondo ritenga necessari per scaricarsi delle sue responsabilita'.

Accordo - art. 5

Art. 5
Rapporti fra il Governo ed il Fondo per l'esecuzione del presente Accordo.
A) Il Governo ed il Fondo riconoscono che al fine di porre in esecuzione i termini del presente Accordo e' necessario stabilire una stretta e cordiale relazione di collaborazione rispettivamente fra i rappresentanti del Governo e del Fondo al livello degli organi esecutivi.
A tal fine si stabilisce che il Fondo provvedera' a fornire funzionari regolarmente autorizzati che risiederanno in Italia e che saranno a disposizione: per la consultazione e per la cooperazione con i competenti funzionari del Governo, in relazione alla spedizione, ricezione e distribuzione delle merci fornite dal Fondo; per esaminare e rivedere le necessita' dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia, per l'aiuto contemplato dal presente Accordo; per informare la Direzione Generale del Fondo sul programma di operazioni previsto dall'Accordo e su ogni altro problema che il Governo potra' sottoporre al Fondo o ai suoi rappresentanti in relazione all'aiuto e all'assistenza ai bambini, agli adolescenti, alle gestanti ed alle nutrici in Italia.
B) Il Fondo stabilisce che, per gli scopi summenzionati, manterra' un ufficio nella capitale del Governo, mediante il quale si possano mantenere i contatti con i funzionari ed attraverso cui condurre i suoi principali affari. La nomina del Capo della Missione e' soggetta al gradimento del Governo italiano.
C) Il Governo facilitera' l'impiego da parte del Fondo di cittadini di nazionalita' italiana, come funzionari, impiegati od altro, secondo le necessita' per eseguire le funzioni del Fondo, giusta il presente Accordo.
D) Il Governo permettera' ai funzionari autorizzati dal Fondo di poter esaminare registri, libri contabili, altri documenti relativi alla distribuzione delle merci fornite dal Fondo in modo da soddisfare il Fondo in relazione alla esecuzione da parte del Governo delle norme del presente Accordo. Inoltre il Governo permettera' che i funzionari autorizzati del Fondo abbiano piena liberta' di osservare di quando in quando ed in localita' diverse la distribuzione delle merci, di esaminare i metodi e la tecnica di distribuzione, e di fare segnalazioni in merito, alle competenti autorita' governative.
E) Il Governo provvedera' a sostenere il costo di tutte le spese del Fondo in Lire italiane per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento del suo ufficio, ivi compresi i salari e gli stipendi del personale assunto in Italia e le indennita' di missione per il personale straniero.
I bilanci preventivi concernenti le spese di cui al presente paragrafo saranno concordati tra il Governo ed il Fondo di volta in volta come da richiesta di una delle due parti.
F) Il Governo provvedera' per tutti gli impiegati del Fondo, aventi diritto a tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati privati italiani.

Accordo - art. 6

Art. 6
Esenzione delle tasse
Il Fondo, nell'adempimento delle finalita' proposte godra' delle agevolazioni seguenti:
1. Esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali, tranne i casi in cui la legge civile li pone a carico dell'altro contraente.
2. Libera importazione con esenzione doganale per le merci ed i materiali importati in Italia per l'esecuzione dei programmi previsti dal presente Accordo.
3. Tariffe vigenti per gli uffici delle amministrazioni dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.

Accordo - art. 7

Art. 7
Privilegi e facilitazioni
A) Il Governo accorda al Fondo ed al suo personale di nazionalita' non italiana e non permanentemente residente in Italia la piu' larga ospitalita' e le maggiori concessioni e facilitazioni possibili in base alle leggi italiane in vigore.
B) Gli stipendi per il personale del Fondo non di nazionalita' italiana e non residente in Italia, saranno esenti da tasse ed oneri di qualsiasi specie imposti dal Governo o da qualsiasi altra autorita' pubblica in Italia.
C) Il Governo si assumera' l'espletamento e la soluzione di tutte le cause per azioni di danni contro il Fondo o per conto di esso, e contro il suo personale in Italia o per conto di esso per fatti avvenuti nell'espletamento delle loro funzioni.

Accordo - art. 8

Art. 8
Pubblicita'
Il Governo collaborera' con il Fondo dandogli modo di rendere di pubblica ragione le informazioni riguardanti la consegna e la distribuzione di merci fornite dal Fondo.

Accordo - art. 9

Art. 9
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo sara' considerato come entrato in vigore il 1 settembre 1947. Esso rimarra' in vigore fino a tre mesi dopo che tutte le merci fornite dal Fondo saranno definitivamente consumate.
In caso di controversia, circa l'esecuzione dei termini del presente Accordo, la questione sara' definita dal Comitato Programmi del Dipartimento Esecutivo del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia.
I testi italiano ed inglese sono ambedue autentici.
Fatto in Washington, il 6 novembre 1947
Per il Fondo internazionale
di Emergenza per l'Infanzia
MAURICE PATE
Per il Governo d'Italia
ALBERTO TARCHIANI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accordo-Lettera

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15 settembre 1947
On. Avv. Montini,
1. Sono molto lieto per i progressi che sono stati realizzati nelle
negoziazioni per l'Accordo I.C.E.F., e confido che si possa addivenire alla firma entro pochissimi giorni.
Vi sono tuttavia alcuni punti che desidererei chiarire:
2. Spese di transito. - L'I.C.E.F. si e' preoccupato per le spese
di transito per le merci destinate ad altri paesi e che dovranno attraversare il territorio italiano. Ho ricevuto istruzioni dal sig.
Pate di informarLa che l'interpretazione del Fondo dell'art. 2, par.
G) dello schema di accordo e' che tali spese di transito siano incluse tra quei costi di trasporto che, in base al suddetto articolo, debbono essere sostenuti dal Governo. Le spese a carico del Governo per il transito di tali merci sarebbero considerate come un contributo ufficiale e non rimborsabile del Governo italiano all'I.C.E.F. Il Fondo considera essenziale l'accettazione da parte del Governo della suddetta interpretazione dell'art. 2, G), e Le sarei grato di una conferma ufficiale sull'accordo del Governo su tale punto. E' previsto che il tonnellaggio ed il valore delle merci in transito non supereranno il tonnellaggio ed il valore delle merci assegnate all'Italia, e benche' non sia per il momento possibile dare delle cifre esatte, il tonnellaggio in questione non dovrebbe superare le 4000 tonnellate nei prossimi sei mesi.
3. Proprieta' delle merci. - Sono anche stato incaricato di
informarLa che il paragrafo a) dell'art. 2°, ove e' detto che il Fondo mantiene la proprieta' di tutti i rifornimenti fino a che essi non siano definitivamente consumati dai destinatari, e' una clausola standard che e' stata inserita nell'accordo per tutti i Paesi dietro specifica richiesta dei Paesi contribuenti. Tale clausola naturalmente non implica in alcun modo una mancanza di fiducia verso il Governo.
4. Personale. - Si prevede che, finche' le assegnazioni
all'Italia rimangono al volume attuale, il personale dell'Ufficio dell'I.C.E.F. in Italia non superera' i cinque stranieri e i diciassette italiani. Puo' darsi naturalmente che sia necessario aumentare questo numero nel caso che le assegnazioni all'Italia dovessero essere aumentate.
5. Carburanti. - E' inteso che il Governo italiano mettera' a
disposizione un'assegnazione di benzina e provvedera' al garage ed alle riparazioni per i veicoli del Fondo per l'esecuzione degli incarichi di ufficio, delle ispezioni, ecc.
6. Assegnazioni dal Fondo Lire. - E' mia opinione che le spese in
lire del Fondo saranno fronteggiate con uno stanziamento dal Fondo Lire U.N.R.R.A., previo accordo del Governo e dell'U.N.R.R.A.
Le saro' grato se vorra' con cortese sollecitudine confermarmi che
Ella e' d'accordo sui punti sopra esposti.
S. M. KEENY
Rappresentante del Fondo in Italia
On.le Lodovico MONTINI
Presidente della Delegazione italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A.
Il Presidente
Ref. N. 011238
Roma, 27 settembre 1947
Caro Sig. Keeny,
mi riferisco alla Sua lettera del 15 settembre 1947, e sono lieto
di informarLa che il Governo concorda con i vari punti esposti nella Sua lettera.
Per quanto riguarda le spese di transito delle merci I.C.E.F.,
desidero tuttavia chiarirLe che l'impegno del Governo deve intendersi limitato alle spese in lire per il trasporto attraverso il territorio italiano delle merci sbarcate nel porto di Trieste e destinate all'Austria ed alla Cecoslovacchia; e' inteso inoltre che tali merci non dovranno, in tonnellaggio ed in valore, superare quelle fornite all'Italia dal Fondo.
Per quanto riguarda il primo piano di assegnazioni, deciso dal
Comitato Programmi dell'I.C.E.F. nella recente sessione di Parigi, il contributo del Governo, per fronteggiare tali spese di transito, non superera' i 10 milioni di lire.
L'Ufficio del Fondo in Italia provvedera' alle spese relative, su
uno speciale capitolo del suo bilancio, utilizzando all'uopo le somme che gli saranno anticipate dal Governo italiano. Il Governo fara' fronte a tale impegno, come a tutti gli impegni finanziari derivanti dall'esecuzione dell'Accordo con l'I.C.E.F., mediante le disponibilita' del Fondo Lire U.N.R.R.A.
Desidero inoltre chiarirLe il significato e la portata del
paragrafo A dell'art. 7 dell'Accordo tra il Governo e l'I.C.E.F.
In base a tale articolo il Governo concedera' al Fondo tutte le
agevolazioni e le facilitazioni consentite dalla legge italiana per quanto riguarda il soggiorno in Italia dei suoi funzionari, la liberta' di corrispondenza e di comunicazioni telefoniche, la libera tenuta di archivi, ed in genere per quanto riguarda le pratiche relative all'attivita' del Fondo in Italia ed alla residenza in Italia dei suoi funzionari.
D'altra parte il Governo, con il paragrafo C dell'art. 7
dell'Accordo, si assume l'impegno della difesa legale del Fondo e del suo personale nell'esercizio delle sue funzioni, ponendo quindi il Fondo stesso, almeno sotto questo aspetto, su di un piano analogo a quello delle altre Amministrazioni statali.
La ringrazio, caro Sig. Keeny, per la collaborazione che ha voluto
dare al Governo per la negoziazione di tale Accordo, e La prego gradire i miei migliori saluti.
Avv. LODOVICO MONTINI
Mr. S. M. KEENY
Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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AUTORIZZAZIONE FONDO LIRE
Ai sensi dell'art. 5 (c) dell'Accordo Supplementare in data 19 gennaio 1946, tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; e
Con riferimento a:
a) l'Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Fondo
Internazionale di Emergenza per l'Infanzia;
b) il paragrafo 6 di una lettera inviata dal rappresentante in
Italia del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia in Italia al Presidente della Delegazione del Governo italiano in data 15 settembre 1947, in cui si faceva richiesta che le spese in lire del Fondo fossero sostenute da uno stanziamento dal Fondo Lire;
c) una risposta dal Presidente della Delegazione del Governo
italiano al rappresentante in Italia del Fondo Internazionale di Emergenza, per l'Infanzia in data 27 settembre 1947,
il Governo d'Italia, rappresentato dall'avv. Ludovico Montini
Presidente della Delegazione del Governo italiano per i Rapporti con l'U.N.R.R.A.; e
l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la
Riabilitazione, rappresentata dal Sig. S. M. Keeny rappresentante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'U.N.R.R.A.,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Che tutte le somme necessarie per il funzionamento del Fondo
Internazionale di Emergenza per l'infanzia in Italia incluse le spese di trasporto per quelle merci in transito attraverso l'Italia e destinate ad altri paesi, ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia, siano prelevate dal Fondo Lire.
Roma, 29 settembre 1947
Rappresentante dell'Ufficio
Regionale Europeo dell'U.N.R.R.A.
S. M. KEENY
Per il Governo italiano
Avv. LUDOVICO MONTINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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FONDO INTERNAZIONALE DI EMERGENZA
PER L'INFANZIA
Roma, 6 settembre 1947
Egregio Avv. Montini,
il Sig. Pate, direttore esecutivo del Fondo, mi incarica di comunicarLe una importante decisione che e' stata presa dal Comitato Programmi nella sua recente riunione a Parigi. E' stato deciso che l'I.C.E.F. paghera' i noli oceanici per le merci mandate ai vari paesi richiedenti, se tali paesi non desiderano pagare essi stessi i noli. Tuttavia, nel caso in cui un paese paghi i noli oceanici, le somme spese a tale scopo saranno aggiunte agli stanziamenti per quel paese, e saranno forniti ulteriori viveri fino a coprire tali somme.
I noli oceanici pagati dal Governo italiano in lire saranno accreditati in dollari, al tasso di cambio diplomatico, come aggiunta allo stanziamento per l'Italia. Questa nuova decisione significa che i paesi riceveranno beneficio, sotto forma di ulteriori assegnazioni di viveri, per ogni somma da essi spesa per noli oceanici relativi ai rifornimenti I.C.E.F.
Sinceramente suo
B. M. KEENY
Avv. Lodovico MONTINI
Presidente della Delegazione italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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